venerdì 17 dicembre 2021

Scuola SSQ - Espsto al Prefetto

 All’ill.mo Sig. Prefetto
della Provincia di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it



OGGETTO:
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare e media del Comune di Serra San Quirico


Quale Consigliere Comunale del Comune di Serra San Quirico: ing. Angelo Cuicchi, nato a Serra San Quirico il 09/10/1950, ivi residente in via Piedaspri 2d, avente i seguenti recapiti:
PEC angelo.cuicchi@ingpec.eu, Cell. 3894916225, mi corre l’obbligo di sottoporre la presente alla Sua attenzione a seguito delle problematiche emerse da indagini approfondite in merito all’oggetto.

L’appalto della scuola è stato affidato sulla base di un progetto  redatto  nel mancato rispetto della normativa sismica NTC 2018, che non prevede per il calcolo l’uso dell’analisi statica non lineare (pushover) nel caso d’impiego di isolatori sismici.

Di seguito gli stralci della normativa NTC 2018 e della relativa circolare:

a) NTC 2018 punto 7.10.5.3 ANALISI: “Per le costruzioni isolate alla base ……… Per esse non può essere usata l’analisi statica non lineare”.
b) “Circolare punto C7.10.5.3 ANALISI: “ In relazione alle caratteristiche dell’edificio  e del sistema d’isolamento possono essere utilizzati i seguenti metodi di analisi : statica lineare, dinamica lineare, dinamica non lineare.”

Della circostanza l’amministrazione Comunale, i Consiglieri Comunali furono da me debitamente informati con PEC del 31 ottobre 2020; (Allegato 1).

L’adeguamento sismico della scuola elementare e media del Comune di Serra San Quirico, quale “edificio rilevante” in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, per l’inizio dei lavori è necessaria l’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Ancona. 
Autorizzazione mai richiesta dal RUP Ing. Maurizio Falchetti, che ha condotto una verifica  della progettazione con esito positivo. Verifica peraltro illegittima ed impropria in quanto l’esito doveva essere negativo per i motivi di legge sopra esposti. 
Nonostante ciò è stata effettuata la gara d’appalto ed è stato dato inizio ai lavori.

Il progetto è stato approvato con Delibera della G.M. n.71 del 04/01/2020;
il verbale di gara d’appalto è del 30/10/2020 della Provincia di Ancona quale Stazione appaltante;
l’appalto dei lavori è avvenuto con determina di affidamento lavori n. 359 del 31/12/2020.

A seguito di recente accesso agli atti quale Consigliere Comunale sono venuto a conoscenza dal RUP che era in corso una completa riprogettazione dell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico.

A fronte di una vigorosa protesta i lavori sono stati sospesi e quelli realizzati hanno riguardato solo una palificata in c.a sul perimetro dell’edificio.

Nonostante la mia comunicazione via PEC indirizzata: all’Ufficio del Genio Civile di AN e p.c. all’Amministrazione Comunale di Serra San Quirico e alla Giunta Regionale in data 11 Ott. 2021, (Allegato 2) a tutt’oggi, quale Consigliere Comunale, non ho ricevuto alcuna risposta.

L’unica risposta pervenutami è stata quella del Genio Civile a firma del dirigente Ing. Stefano Stefoni  in data 20 Set. 2021 (Allegato 3) in risposta ad una mia precedente PEC. 
Risposta ritenuta fondamentalmente deresponsabilizzante e non allineata alla legislazione corrente, così come modificata in termini di preventiva autorizzazione sismica di edifici rilevanti come la scuola di che trattasi da parte del Genio Civile di Ancona.

Il RUP, sempre in occasione dell’accesso agli atti mi ha anche consegnato  una nota a firma dello stesso Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile avente ad oggetto:

 “ Dichiarazione sulla realizzazione di progetti di lavori pubblici di interesse statale per la presentazione della Denuncia dei lavori ai sensi degli artt. 93,94 94 bis de DPR 380/01” (Allegato 4). Tale missiva è datata 15/03/21, PEC  0279725.

In poche parole secondo il Dirigente dell’Ufficio solo i lavori privati necessitano dell’autorizzazione preventiva del Genio Civile per l’inizio dei lavori di edifici sismicamente “rilevanti”.

Da tutto ciò però emerge un grande problema, ovvero:
l’art. 94-bis del DPR 380/2001, che si legge nell’oggetto della missiva, è stato arbitrariamente  aggiunto dal Dirigente, perché la legge 120/2020 non parla dell’art. 94-bis, ma solo degli articoli 93 e 94 vedasi lo straccio detta legge

2 -quinquies . In caso di esito positivo, l’accertamento di cui al comma 2 -quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell’autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94

L’art. 94 bis. è proprio quello che prescrive l’autorizzazione sismica preventiva per l’inizio lavori di opere “rilevanti” in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, come la scuola di cui si tratta.

Per maggiori dettagli riporto di seguito l’art. 94-bis quale stralcio della legge fondamentale sull’edilizia n. 380/2001:

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione, in conformità all'articolo 94.

Il link seguente ne è la riprova:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica

Ritornando al giorno del mio accesso agli atti presso l’ufficio del RUP, ricordo che era presente un giovane collega che sempre secondo il RUP era l’incaricato alla riprogettazione della scuola secondo le regole antisismiche.

Visto però che a tutt’oggi non risulta pubblicata alcuna delibera in proposito, quale Consigliere Comunale, in data 03 Dic. 2021 ho inoltrato tramite PEC specifica interrogazione al Sindaco con risposta scritta (Allegato 5) per conoscere l’esistenza o meno della delibera della G.M. ed eventualmente i relativi contenuti.

Non avendo ricevuto alcuna risposta oltre i termini regolamentari (5 gg), sempre tramite PEC, in data 13 Dic. 2021 ho sollecitato il Sindaco a dare le dovute risposte (Allegato 6). 

In data odierna ho ricevuto finalmente la risposta alla mia interrogazione (Allegato 7).
Dalla lettura del contenuto ho appreso che non vi è in corso alcuna riprogettazione dell’adeguamento sismico della scuola, ma solo una variante per temi amministrativi - contabili di soli lavori esterni ad opera dell’ufficio Tecnico, e che nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei confronti del RUP per qualcosa che è soltanto oggetto di ulteriori approfondimenti interpretativi.

La mia risposta è stata immediata (Allegato 7-bis) .

Confrontando le dichiarazioni del RUP esposte al sottoscritto in occasione del mio accesso agli atti presso il Suo ufficio e la risposta del Sindaco alla mia interrogazione a tutt’oggi non è dato sapere tra i due chi dice il vero.

Visto: l’anomalo avvio di tutta questa vicenda, già da tempo segnalata con mia PEC del  31 Ott. 2020 inviata al Sindaco del comune di Serra San Quirico e p.c. ai Consiglieri Comunali; visto l’anomalo proseguo tra menzogne e realtà; mi ero già ripromesso, che nel mio Comune non si sarebbe verificata  una seconda “San Giuliano”,  non solo perché ricoprivo e tutt’oggi ricopro la carica di Consigliere Comunale ma anche perché esperto in materia di costruzioni antisismiche.

Considerato altresì la superficialità, il disinteresse e/o disimpegno degli organi interessati alla vicenda: il Genio Civile di Ancona, il Sindaco del Comune di Serra San Quirico,  la Regione Marche e non da ultimo il RUP Ing. Maurizio Falchetti,  

CHIEDO

il Suo l’intervento affinché venga quanto prima ripristinata la legalità su tutto quanto sopra esposto affinché i responsabili amministrativi e tecnici adempino ai loro doveri con la correttezza e trasparenza dovute. 
Non si danno informazioni, quando vengono date non si sa se sono vere o false, le interpretazioni dei Dirigenti degli Uffici coinvolti servono solo a coprire il fatto fondamentale del mancato rispetto delle normativa antisismica, in ultimo la popolazione quale gregge, non deve sapere niente, tanto è vero che a distanza di mesi di sospensione lavori a tutt’oggi non è pubblicata nemmeno una modesta variante di poche ore di lavoro.

Con i migliori auguri di buon Natale porgo distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi

Nessun commento:

Posta un commento

Da computer:
se non hai un account google oppure un indirizzo URL dal menù a tendina scegli anonimo, se vuoi comunque che nel commento appaia il tuo nome digitalo in calce.
Da Cellulare:
scrivi il tuo commento poi digita il nome da visualizzare o anonimo