regione.marche.geniocivile.an@emarche.it
protocollo.serrasanquirico@emarche.it
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
Spett.le
Ufficio del Genio Civile
e p. c.
Spett.le Amministrazione Comunale Serra San Quirico
e p. c. Spett.le Giunta Regionale
Ho attentamente
letto, con non poca difficoltà, la Vs. risposta del 20 set 2021 alla mia
richiesta di chiarimenti del 15 set 2021.
Vista la
delicatezza del tema di cui all’oggetto, nella mia qualità di Consigliere
Comunale ritengo necessario formulare alcune precisazioni:
-1-
l’approvazione
del progetto di adeguamento sismico della scuola elementare e media di Serra
San Quirico è avvenuta con delibera della G.M. n° 71 del 04/01/2020
-2-
L’affidamento
lavori è stato effettuato con determina n. 359 del 31/12/2020
-3-
Il contratto di
appalto risale al 17/05/2021.
Premesso:
che la
terminologia “Asseverazione” del progetto anche alle norme tecniche (art.
26 D.Lgs 18 aprile 2016 n.50) riguarda il controllo documentale degli elaborati
di progetto anche in rispetto alle NTC 2018, da non confondere quindi con il
termine “Autorizzazione”;
che l’asseverazione
ad eseguire i lavori dell’adeguamento sismico della scuola non rientra nell’art.10
comma 2-quater della L. 120/2020 in quanto il progetto di che trattasi non
rientra nel periodo 2008-2018;
che l’art. 10
della legge 120/2020 comma 2-ter (testo coordinato), benché citato nella
Vs. risposta, tutt’ora in vigore a scanso di equivoci riporto integralmente:
“«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti
di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati
per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per
le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione
degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude
l’applicazione delle
previsioni di cui
all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo
sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui alterzo periodo sono depositati le
varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ei documenti di cui agli articoli 6 e 7
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove
applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’Ufficio altamente competente in
materia, potrà notare che l’asseverazione (diversa dall’autorizzazione) del progetto da parte degli Uffici Tecnici dei
Comuni ESCLUDE le disposizioni della legge n. 1086/1971 e della legge
380/2001, Parte II, Capo IV, Sezione II dove rientra l’art.94*bis che recita:
3.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si
possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1,
lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico
della regione, in conformità all'articolo 94.
A
seguito di questa sostanziale disamina di ordine legislativo trovo del tutto
incomprensibile l’ultimo periodo della Vs. risposta del 20 set. 2021 tramite
PEC.
Alla
mia veneranda età, con sulle spalle oltre trentacinque anni di progettazione strutturale,
lo Stato, che per accelerare i tempi dei lavori pubblici, avesse demandato agli
Uffici Tecnici Comunali, spesso retti da geometri, architetti e/o ingegneri non
strutturisti, il potere di autorizzare i lavori di progetti strutturali, non lo
potevo nemmeno immaginare.
Progetti
strutturali addirittura contro legge come nel caso in esame, tanto che è in
corso una vera e propria riprogettazione peraltro anche questa vietata qualora
comporti maggiori oneri per il Comune.
La disamina legislativa sopra esposta rimette però tutto l’iter autorizzativo in
ordine.
Per
concludere, al momento nel mio Comune è stato dato inizio ai lavori
dell’adeguamento sismico della scuola media ed elementare del capoluogo senza
alcuna autorizzazione sismica preventiva, confondendo questa con la verifica
documentale condotta dal RUP.
Per il momento i lavori realizzati hanno riguardato una palificata sul
perimetro dell’edificio senza diretta interferenza con la struttura
dell’edificio stesso, quindi, in ricordo di cosa accadde alla “Scuola di San
Giuliano” INVITO i responsabili a sospendere i lavori fino all’approvazione
della variante in corso e all’ottenimento della prescritta autorizzazione.
Variante
non ancora ufficializzata ma comunicatami dal RUP, che per essere corretto l’ha
definita non variante ma affinamento del progetto approvato e redatto con
software Pushover, metodologia vietata dalle NTC 2018 perché trattasi di
progetto con l’impiego di isolatori sismici. Condizione a suo tempo
tempestivamente comunicata all’Amministrazione Comunale.
Come
cittadino residente in Serra San Quirico, manifesto un particolare interesse per
la sistemazione definitiva della scuola del mio Comune, pur non condividendo
nulla della impostazione progettuale troppo onerosa, ma di certo non alle
condizioni fin ora manifestate; per il proseguo dei lavori resto in attesa di
conoscere l’autorizzazione simica da parte di codesto Ufficio, come previsto
anche dal sito della ns. Regione di cui al link seguente.
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica
Nella
piena consapevolezza di quanto scritto non ho nessuna intenzione di continuare
a disquisire sulle disposizioni legislative al momento in essere, fermo
restando che il mio dovere di Consigliere Comunale, quale controllore degli
atti amministrativi, lo compirò fino in fondo
Distinti
saluti
Ing.
Angelo Cuicchi
P.S.
Rimetto in allegato la risposta del
Genio Civile per il RUP e per le Pubbliche Amministrazioni che leggono per
conoscenza
Risposta del Genio Civile