venerdì 24 settembre 2021

Scuola di Serra San Quirico Capoluogo - L'intepretazione lunare della norma

  Art. 10 L. 120/2020

“«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I


 
 
Al comma 2-ter il verbo utilizzato dal legislatore è l'indicativo presente del verbo "escludere" (esclude), il cui uno dei sinonimi è "lasciare fuori".

Se voleva intendere che la verifica positiva  del Tecnico Comunale (che nel nostro caso doveva tra l'altro essere negativa) comprendesse anche l'applicazione delle prescrizioni ...... ovvero la preventiva autorizzazione sismica all'inizio dei lavori rilasciata dal Genio Civile (art. 94 bis L. 380/2001), avrebbe dovuto utilizzare il verbo contrario "includere"

Sarà bene che questi nostri Signori Tecnici locali che ricoprono incarichi di responsabilità che comportano la tutela della pubblica incolumità, invece di fornire interpretazioni lunari, sarebbe stato opportuno consultare un qualsiasi vocabolario della lingua italiana.

 RISULTATO:

-1-
Il progetto approvato dell'adeguamento sismico della scuola prevede l'uso di isolatori sismici, redatto (pushover) con un software inadeguato come sancito dalla circolare annessa alle NTC 2018 al punto C7.10.5.3.

-2-
Il Sindaco e tutti i consiglieri Comunali della circostanza  sono stati informati con mia PEC del 31/10/2020

-3-
Nonostante ciò i lavori sono stati appaltati ed iniziati sulla base di un progetto inadeguato, tanto è vero che è in corso una riprogettazione non ancora ufficializzata, non si sa ad opera di chi e con quali costi aggiuntivi.

-4-
L'ufficio del Genio civile, messo al corrente del fatto, a cui spettava il controllo del progetto e al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, di fatto si è impropriamente tenuto fuori con una laconica lettera dal contenuto " il RUP ha ben operato se ha rispettato le norme sulle costruzioni in materia sismica"

-5-
Anche il Presidente della Regione Marche è stato informato tramite una mia apposita PEC.

-5-
Da ultimo tramite e-mail ordinaria (in quanto la PEC del Ministero non è attiva) è stato informato anche il Ministro dei Lavori Pubblici e Trasporti.

Conclusione:
Se i lavori proseguiranno mettendo a rischio la sicurezza futura dell'edificio scolatsico completerò  a breve il mio dovere di Consigliere Comunale.

Ing. Angelo Cuicchi

mercoledì 22 settembre 2021

Lettera al Ministero - Scuola di Serra Capoluogo

Spett.le Ministero Infrastrutture e Trasporti,

Invio la presente tramite e-mail in quanto la PEC del Ministero non à attiva.

Io sottoscritto Angelo Cuicchi, nato a Serra San Quirico il 09/10/1950, ivi residente in via Piedaspri 2d, porto a conoscenza a codesto Ministero i disastri che stanno avvenendo nel territorio con l’applicazione di un assurdo comma 2-ter dell’art.10 della legge 120/2020 ad oggi aggiornata.

Riporto di seguito il testo. 

“«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui alterzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ei documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Si dà il caso che oltre ad essere Consigliere Comunale del mio Comune di residenza svolga da oltre trent’anni la professione di ingegnere strutturista.

Il Comune di Serra San Quirico ha ottenuto dallo Staro un finanziamento di circa 1.300.000 euro per l’adeguamento sismico della scuola elementare e media del Capoluogo.

Al tempo dell’approvazione del progetto mi accorsi dell’illegalità del progetto stesso rispetto alle norme tecniche NTC 2018. Il progetto infatti più che una progettazione assomigliava ad una vulnerabilità sismica dell’edificio espletata con il  software pushover.

In realtà il calcolo avrebbe dovuto  riguardare l’adeguamento sismico dell’edificio della scuola mediante isolatori sismici; metodologia vietata dalla normativa per incompatibilità del software utilizzato nel caso d’impiego di isolatori sismici.

Quale ingegnere di settore inviai una PEC al protocollo del Comune indirizzata a tutti i Consiglieri Comunali e al Sindaco per metterli al corrente del caso.

Nulla di fatto con questo progetto si appaltarono e si iniziarono i lavori sulla base della verifica progettuale positiva del RUP, Tecnico dell’UTC e nel caso anche direttore dei lavori.

Chiesi dunque al Sig. Sindaco un accesso agli atti come Consigliere Comunale, e a seguito delle mie rimostranze in merito all’asseverazione del progetto, il Tecnico sostenne la correttezza della procedura attuata, suffragata anche dal supporto dell’ufficio del Genio Civile di Ancona, che però era in corso una riprogettazione dell’edificio come variante al progetto; variante ancora  non ufficializzata dal Comune.

Il primo disappunto fu proprio quello di constatare l’esito positivo della verifica del  progetto condotta dal RUP, che invece doveva essere negativa, poi venire a conoscenza di una variante in corso appena iniziati i lavori, appaltati sulla base di un progetto non rispettoso della normativa tecnica in vigore.

In pratica con una asseverazione interna, il Comune appaltò i lavori sulla base di un progetto inadeguato senza alcun controllo esterno.

Il Genio Civile, a cui mi rivolsi, con una nota illeggibile mi comunicò che il RUP avrebbe espletato il suo incarico correttamente se avesse seguito i dettami della legge. In poche parole se ne lavò le mani. Spero che non lo faccia anche questo Ministero.

Leggendo l’art. 10 punto 2-ter, ai fini sismici la scuola finanziata dallo Stato, quale edificio “rilevante”, non è più soggetta alla preventiva autorizzazione sismica per dar corso ai lavori, diverso sarebbe stato se il finanziamento fosse stato privato.

Alla mia veneranda età pensavo di averle viste tutte, mi sbagliavo quest’ultima è proprio il colmo.

Lo Stato che ha una struttura tecnica di controllo sul territorio per accelerare i lavori  che finanzia che fa? La salta a piè pari, la deresponsabilizza e affida il compito agli Uffici Tecnici Comunali, spesso retti da un geometra o da un architetto e/o ingegnere comunque non strutturisti, incompetenti a valutare la conformità di un progetto  antisismico se tale verifica va oltre il controllo documentale.

A quell’illustre Signore che ha partorito il punto 2-ter di cui sopra, bisognerebbe che qualcuno gli facesse sapere che da oggi per costruire un Ponte, un edificio della Protezione Civile, una Sede Pubblica, una Scuola e magari una Centrale Nucleare, l’asseverazione la farà il Tecnico Comunale. Se non avrà le capacità si avvarrà di Tecnici esterni a nostre spese, mentre i Tecnici del Genio Civile staranno li a scaldare le sedie e a riscuotere lo stipendio a fine mese.

Della vicenda ho informato tutti, con la presente anche questo Ministero, mi sono però ripromesso che finché godrò delle facoltà mentali, nel mio Comune non ci sarà un’altra “San Giuliano” tanto che qualora necessario non esiterò a vestire anche i panni del poliziotto giudiziario.

Per fortuna la letteratura tecnica degli ingegneri e degli architetti specifica che per la costruzione di nuovi edifici o l’adeguamento sismico di quelli esistenti, vale sempre le prescrizioni di cui all’art. 94 bis della legge n.380/2001, nel senso che il termine “esclude” che compare nel testo dell’articolo in esame vada inteso nel senso che l’autorizzazione sismica è comunque di competenza del Genio Civile. Spero proprio che ciò valga a qualcosa.

La Regione Marche invece ha già dimostrato di pensarla diversamente applicando alla lettera il punto 2-ter di cui sopra, provocando immediatamente le distorsioni descritte che rappresentano uno dei tanti punti di caduta del ns. sistema.

Tra le altre cose gestisco un blog “il Blog di Angelo Cuicchi” http://angelocuicchi.blogspot.com/.

Su questo blog chiunque può accedervi.  seguire l’intera vicenda e visionare anche la risposta del Genio Civile.

Invito chi legge la presente a chiedere al Governo in carica di prendere i provvedimenti necessari per modificare il punto 2ter in esame, quantomeno specificarne con chiarezza i limiti dell’asseverazione degli Uffici Tecnici Comunali.

Trattandosi però di sicurezza pubblica, sarebbe meglio abrogarlo e lasciare le storiche procedure autorizzative.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Ing. Angelo Cuicchi.

martedì 21 settembre 2021

Adeguamento sismico scuola elementare e media - Replica alla risposta datami dal Genio Civile

regione.marche.geniocivile.an@emarche.it
protocollo.serrasanquirico@emarche.it
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

 Spett.le Ufficio del Genio Civile
e p. c. Spett.le Amministrazione Comunale Serra San Quirico

e p. c. Spett.le Giunta Regionale

Ho attentamente letto, con non poca difficoltà, la Vs. risposta del 20 set 2021 alla mia richiesta di chiarimenti del 15 set 2021.

Vista la delicatezza del tema di cui all’oggetto, nella mia qualità di Consigliere Comunale ritengo necessario formulare alcune precisazioni:

-1-
l’approvazione del progetto di adeguamento sismico della scuola elementare e media di Serra San Quirico è avvenuta con delibera della G.M. n° 71 del 04/01/2020

-2-
L’affidamento lavori è stato effettuato con determina n. 359 del 31/12/2020

-3-
Il contratto di appalto risale al 17/05/2021.

Premesso:
che la terminologia “Asseverazione” del progetto anche alle norme tecniche (art. 26 D.Lgs 18 aprile 2016 n.50) riguarda il controllo documentale degli elaborati di progetto anche in rispetto alle NTC 2018, da non confondere quindi con il termine “Autorizzazione”;

che l’asseverazione ad eseguire i lavori dell’adeguamento sismico della scuola non rientra nell’art.10 comma 2-quater della L. 120/2020 in quanto il progetto di che trattasi non rientra nel periodo 2008-2018;

 che l’art. 10 della legge 120/2020 comma 2-ter (testo coordinato), benché citato nella Vs. risposta, tutt’ora in vigore a scanso di equivoci riporto integralmente:

 “«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui alterzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ei documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’Ufficio altamente competente in materia, potrà notare che l’asseverazione (diversa dall’autorizzazione) del progetto da parte degli Uffici Tecnici dei Comuni ESCLUDE le disposizioni della legge n. 1086/1971 e della legge 380/2001, Parte II, Capo IV, Sezione II dove rientra l’art.94*bis che recita:

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

A seguito di questa sostanziale disamina di ordine legislativo trovo del tutto incomprensibile l’ultimo periodo della Vs. risposta del 20 set. 2021 tramite PEC.

Alla mia veneranda età, con sulle spalle oltre trentacinque anni di progettazione strutturale, lo Stato, che per accelerare i tempi dei lavori pubblici, avesse demandato agli Uffici Tecnici Comunali, spesso retti da geometri, architetti e/o ingegneri non strutturisti, il potere di autorizzare i lavori di progetti strutturali, non lo potevo nemmeno immaginare.

 Progetti strutturali addirittura contro legge come nel caso in esame, tanto che è in corso una vera e propria riprogettazione peraltro anche questa vietata qualora comporti maggiori oneri per il Comune.

La disamina legislativa sopra esposta rimette però tutto l’iter autorizzativo in ordine.

Per concludere, al momento nel mio Comune è stato dato inizio ai lavori dell’adeguamento sismico della scuola media ed elementare del capoluogo senza alcuna autorizzazione sismica preventiva, confondendo questa con la verifica documentale condotta dal RUP.

Per il momento i lavori realizzati hanno riguardato una palificata sul perimetro dell’edificio senza diretta interferenza con la struttura dell’edificio stesso, quindi, in ricordo di cosa accadde alla “Scuola di San Giuliano” INVITO i responsabili a sospendere i lavori fino all’approvazione della variante in corso e all’ottenimento della prescritta autorizzazione.

Variante non ancora ufficializzata ma comunicatami dal RUP, che per essere corretto l’ha definita non variante ma affinamento del progetto approvato e redatto con software Pushover, metodologia vietata dalle NTC 2018 perché trattasi di progetto con l’impiego di isolatori sismici. Condizione a suo tempo tempestivamente comunicata all’Amministrazione Comunale.

Come cittadino residente in Serra San Quirico, manifesto un particolare interesse per la sistemazione definitiva della scuola del mio Comune, pur non condividendo nulla della impostazione progettuale troppo onerosa, ma di certo non alle condizioni fin ora manifestate; per il proseguo dei lavori resto in attesa di conoscere l’autorizzazione simica da parte di codesto Ufficio, come previsto anche dal sito della ns. Regione di cui al link seguente.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica

Nella piena consapevolezza di quanto scritto non ho nessuna intenzione di continuare a disquisire sulle disposizioni legislative al momento in essere, fermo restando che il mio dovere di Consigliere Comunale, quale controllore degli atti amministrativi, lo compirò fino in fondo

Distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi

P.S.

Rimetto in allegato la risposta del Genio Civile per il RUP e per le Pubbliche Amministrazioni che leggono per conoscenza

 Risposta del Genio Civile

domenica 12 settembre 2021

Testo PEC Comitato interregionale - Scuola elementare e media di Serra San Quirico

 oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
segreteria.ooppan@mit.gov.it
regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

Il sottoscritto, ing. Angelo Cuicchi, nato a Serra San Quirico (AN) il 09/10/1950, ivi riedente in via Piedaspri 2d, nella qualità di Consigliere Comunale del  Comune di Serra San Quirico, ormai da giorni cerca invano di controllare la correttezza della procedura di inizio dei lavori di:

“Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico di scuola elementare e media del  capoluogo di Serra San Quirico AN” (vedasi immagine cartello allegato).

Considerato che i lavori usufruiscono interamente di finanziamento pubblico;

tenuto conto che per le disposizioni di cui alla legge n. 120 del 11 set. 2020 l’autorizzazione all’inizio lavori non è più di pertinenza del Genio Civile locale, disposizione che peraltro manifesta incostituzionalità ed illegalità secondo le pronunce:

della Corte Costituzionale 264/19;
della Cassazione penale del 04.11.2015 n. 48950;
del Tar della Calabria 118/2020;

che l’accertamento della conformità dei progetti alle norme tecniche oggi è effettuato dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per opere inferiori a 50 milioni di euro,

che per quanto sopra la Regione Marche, con nota pervenuta al Comune di Serra San Quirico il 15/03/2021 prot. n. 1842 , la cui copia è allegata alla presente; declina di fatto il compito del rilascio dell’autorizzazione sismica dei lavori di cui sopra benché trattasi di edifico sismicamente rilevante per la pubblica incolumità, così come previsto dagli artt. 93 e 94 del T.U.E. n. 380 del 6 giugno 2001, perché tale compito è demandato come sopra descritto ai comitati tecnici amministrativi interregionali, nel caso in esame quello dell’Italia centrale per le regioni Toscana-Maarche-Umbria.

Tutto ciò premesso chiede:

-1-
se il progetto dei lavori di che trattasi, lavori già iniziati per le opere collaterali (palificazione sul perimetro dell’edificio), sia stato depositato presso il comitato interregionale;

-2-
se l’esame del progetto abbia avuto esito positivo o meno;

-3-
se l’esito sia stato regolarmente inviato telematicamente al RUP dei lavori del Comune di Serra San Quirico.

Nello specificare che quanto viene richiesto rientra nelle peculiari funzioni istituzionali di Consigliere Comunale, nonché di libero professionista attento alle dinamiche procedurali e tecniche dall’adeguamento sismico del proprio paese, invita gli enti in indirizzo per quanto di competenza a dare  riscontro alla presente nei termini di legge.

In attesa
Distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi

P.S.
Pur diponendo di SPID non gli è permesso di accedere al portale

https://ainop-qa.mit.gov.it/portale#/accesso

 

Lettera Genio Civile

https://mega.nz/file/Nv4STQ4a#yruwDz8HUZsNmWKxfzuDoTm-XRdugYpJ_DYcUtuPw8k 

 

Cartellone lavori


 

Ing. Angelo Cuicchi

 

 

 

 

giovedì 9 settembre 2021

Adeguamento sismico scuola elementare e media di Serra San Quirico-PEC Genio Civile

Testo PEC inviato:
al Genio Civile di Ancona e all'ing. Falchetti 

 Oggetto: Adeguamento sismico scuola elementare e media di Serra San Quirico


Stamane in qualità di Consigliere Comunale, a seguito di accesso agli atti, mi sono recato presso l’Ufficio dell’ing. Maurizio Falchetti quale RUP dei lavori in oggetto per ritirare copie degli elaborati del progetto strutturale e copia dell’autorizzazione sismica di competenza del Genio Civile di Ancona in base all’art. 94 bis della legge 380 aggiornata al 2021 il cui punto punto 3 recita:

“3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94."

Lo stesso ingegnere consegnandomi lo stralcio della Legge 27 luglio 2004 n. 186 il cui il punto 2 ter dell’art. 5 che recita:

“Ai fini di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n, 80, accerta anche la conformità dei progetti  alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  17 gennaio  2018”;

sulla base di questo ultimo articolo, nella Sua qualità di RUP, ha ritenuto soprassedere alla preventiva richiesta dell’autorizzazione sismica perché trattasi di lavori finanziati dallo Stato, sostituendo quindi la preventiva autorizzazione da parte del Genio Civile con la conformità del progetto  dal medesimo accertata.

Trattandosi di edificio rilevante nei riguardi della pubblica incolumità,  la procedura corretta credo che sia quella declinata dall’art. 94 bis della legge 380/2021 con la preventiva richiesta di autorizzazione sismica di cui alla legge 380/2021 sopra citata.

Ogni oltre ragionevole dubbio, nella mia qualità di Consigliere Comunale, coinvolto nella vicenda in quanto anche ingegnere professionista, con la presente chiedo se la procedura attuata dal RUP è conforme alle disposizioni del controllo delle costruzioni in materia sismica per edifici rilevanti; nel caso in esame di lavori già in corso anche se per il momento riguardanti una palificata in c.a. sul perimetro dell’edificio.

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti
Ing. Angelo Cuicchi