mercoledì 22 settembre 2021

Lettera al Ministero - Scuola di Serra Capoluogo

Spett.le Ministero Infrastrutture e Trasporti,

Invio la presente tramite e-mail in quanto la PEC del Ministero non à attiva.

Io sottoscritto Angelo Cuicchi, nato a Serra San Quirico il 09/10/1950, ivi residente in via Piedaspri 2d, porto a conoscenza a codesto Ministero i disastri che stanno avvenendo nel territorio con l’applicazione di un assurdo comma 2-ter dell’art.10 della legge 120/2020 ad oggi aggiornata.

Riporto di seguito il testo. 

“«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui alterzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ei documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Si dà il caso che oltre ad essere Consigliere Comunale del mio Comune di residenza svolga da oltre trent’anni la professione di ingegnere strutturista.

Il Comune di Serra San Quirico ha ottenuto dallo Staro un finanziamento di circa 1.300.000 euro per l’adeguamento sismico della scuola elementare e media del Capoluogo.

Al tempo dell’approvazione del progetto mi accorsi dell’illegalità del progetto stesso rispetto alle norme tecniche NTC 2018. Il progetto infatti più che una progettazione assomigliava ad una vulnerabilità sismica dell’edificio espletata con il  software pushover.

In realtà il calcolo avrebbe dovuto  riguardare l’adeguamento sismico dell’edificio della scuola mediante isolatori sismici; metodologia vietata dalla normativa per incompatibilità del software utilizzato nel caso d’impiego di isolatori sismici.

Quale ingegnere di settore inviai una PEC al protocollo del Comune indirizzata a tutti i Consiglieri Comunali e al Sindaco per metterli al corrente del caso.

Nulla di fatto con questo progetto si appaltarono e si iniziarono i lavori sulla base della verifica progettuale positiva del RUP, Tecnico dell’UTC e nel caso anche direttore dei lavori.

Chiesi dunque al Sig. Sindaco un accesso agli atti come Consigliere Comunale, e a seguito delle mie rimostranze in merito all’asseverazione del progetto, il Tecnico sostenne la correttezza della procedura attuata, suffragata anche dal supporto dell’ufficio del Genio Civile di Ancona, che però era in corso una riprogettazione dell’edificio come variante al progetto; variante ancora  non ufficializzata dal Comune.

Il primo disappunto fu proprio quello di constatare l’esito positivo della verifica del  progetto condotta dal RUP, che invece doveva essere negativa, poi venire a conoscenza di una variante in corso appena iniziati i lavori, appaltati sulla base di un progetto non rispettoso della normativa tecnica in vigore.

In pratica con una asseverazione interna, il Comune appaltò i lavori sulla base di un progetto inadeguato senza alcun controllo esterno.

Il Genio Civile, a cui mi rivolsi, con una nota illeggibile mi comunicò che il RUP avrebbe espletato il suo incarico correttamente se avesse seguito i dettami della legge. In poche parole se ne lavò le mani. Spero che non lo faccia anche questo Ministero.

Leggendo l’art. 10 punto 2-ter, ai fini sismici la scuola finanziata dallo Stato, quale edificio “rilevante”, non è più soggetta alla preventiva autorizzazione sismica per dar corso ai lavori, diverso sarebbe stato se il finanziamento fosse stato privato.

Alla mia veneranda età pensavo di averle viste tutte, mi sbagliavo quest’ultima è proprio il colmo.

Lo Stato che ha una struttura tecnica di controllo sul territorio per accelerare i lavori  che finanzia che fa? La salta a piè pari, la deresponsabilizza e affida il compito agli Uffici Tecnici Comunali, spesso retti da un geometra o da un architetto e/o ingegnere comunque non strutturisti, incompetenti a valutare la conformità di un progetto  antisismico se tale verifica va oltre il controllo documentale.

A quell’illustre Signore che ha partorito il punto 2-ter di cui sopra, bisognerebbe che qualcuno gli facesse sapere che da oggi per costruire un Ponte, un edificio della Protezione Civile, una Sede Pubblica, una Scuola e magari una Centrale Nucleare, l’asseverazione la farà il Tecnico Comunale. Se non avrà le capacità si avvarrà di Tecnici esterni a nostre spese, mentre i Tecnici del Genio Civile staranno li a scaldare le sedie e a riscuotere lo stipendio a fine mese.

Della vicenda ho informato tutti, con la presente anche questo Ministero, mi sono però ripromesso che finché godrò delle facoltà mentali, nel mio Comune non ci sarà un’altra “San Giuliano” tanto che qualora necessario non esiterò a vestire anche i panni del poliziotto giudiziario.

Per fortuna la letteratura tecnica degli ingegneri e degli architetti specifica che per la costruzione di nuovi edifici o l’adeguamento sismico di quelli esistenti, vale sempre le prescrizioni di cui all’art. 94 bis della legge n.380/2001, nel senso che il termine “esclude” che compare nel testo dell’articolo in esame vada inteso nel senso che l’autorizzazione sismica è comunque di competenza del Genio Civile. Spero proprio che ciò valga a qualcosa.

La Regione Marche invece ha già dimostrato di pensarla diversamente applicando alla lettera il punto 2-ter di cui sopra, provocando immediatamente le distorsioni descritte che rappresentano uno dei tanti punti di caduta del ns. sistema.

Tra le altre cose gestisco un blog “il Blog di Angelo Cuicchi” http://angelocuicchi.blogspot.com/.

Su questo blog chiunque può accedervi.  seguire l’intera vicenda e visionare anche la risposta del Genio Civile.

Invito chi legge la presente a chiedere al Governo in carica di prendere i provvedimenti necessari per modificare il punto 2ter in esame, quantomeno specificarne con chiarezza i limiti dell’asseverazione degli Uffici Tecnici Comunali.

Trattandosi però di sicurezza pubblica, sarebbe meglio abrogarlo e lasciare le storiche procedure autorizzative.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Ing. Angelo Cuicchi.

1 commento:

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