martedì 21 dicembre 2021

Consiglio Comunale 26/12/2021 ore 1530 -Terza modifica o.d





 

 

 

 

 

 

Angelo Cuicchi

 





sabato 18 dicembre 2021

Scuola Capoluogo SSQ - Esposto Consiglio Superiore LL.PP.

 Spett.le Consiglio Superiore dei LL.PP.
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it


Oggetto:
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare e media del Comune di Serra San Quirico.

Con la presente io sottoscritto:
Ing. Angelo Cuicchi nato a Serra San Quirico il 09/10/1950, ivi residente in via Piedaspri 2d, con recapiti: angelo.cuicchi@ingpec.eu , cell 3894916225, con la presente, quale Consigliere Comunale del comune di Serra San Quirico, metto al corrente anche codesto Consiglio Superiore del LL.PP. di una sistematica violazione delle NTC 2018 relative ai lavori di cui all’oggetto.

Dagli allegati annessi, a cominciare dall’esposto presentato alla Prefettura di Ancona, si potrà evincere le continue violazioni di cui sopra che succintamente riassumo.

Nell’ottobre del 2020 dal sito del Comune scarico il progetto di cui all’oggetto e mi accorgo che non solo trattasi di un non progetto di adeguamento ma di un calcolo condotto con l’analisi statica non lineare (pushover) peraltro vietato dalle NTC in quanto il progetto prevede l’impiego di isolatori sismici.

Della circostanza, sempre in quel periodo,  invio una PEC al Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali. Nulla di fatto.

Questo progetto viene asseverato dal RUP Ing. Maurizio Falchetti con esito positivo e sulla base di questo esito l’Amministrazione Comunale procede all’appalto e il RUP, anche direttore dei lavori, da il via all’inizio dei lavori.

Trattandosi di edificio “rilevante” in quanto in caso di collasso per sisma possono arrecarsi danni alla pubblica incolumità, la verifica del RUP è ovviamente illegittima perché non trattasi solo di verifica documentale ma anche progettuale in palese violazione quindi dell’art. 94-bis della legge n. 380/2001 ove si prescrive l’autorizzazione sismica preventiva all’inizio dei lavori da parte del Genio Civile, nel caso di Ancona.

Come Consigliere Comunale mi accingo anche ad un accesso agli atti, prendo atto delle dichiarazioni del RUP che era in corso una riprogettazione dell’intero complesso e che nel frattempo i lavori venivano sospesi anche in considerazione del fatto che quelli fino allora eseguiti avevano riguardato solo una palificata esterna all’edificio. Tutto ciò a seguito delle mie vigorose rimostranze.

I lavori sono tutt’ora sospesi, ma a distanza di mesi non essendo stata pubblicata alcuna variante al progetto, come aveva affermati il RUP,  mediante interrogazione sindacale ho chiesto al Sindaco l’esistenza o meno di questa variante e il relativo contenuto.

Lo sconcerto totale è nella risposta, con la quale il Sindaco ha precisato che l’unica variante in corso (non pubblicata all’Albo Pretorio) riguardava solo una questione tecnico-contabile per i lavori esterni. 
Insomma dopo mesi di sospensione la motivazione è stata quella che ancora non era pronta una modesta variante dell’impegno di poche ore di lavoro. 
Ma ciò che più sconcerta è il fatto di aver liquidato l’essenza della mia interrogazione, tanto che secondo il Sindaco il tutto trattasi  di ‘interpretazioni della legge peraltro controverse”.

Trattandosi di palesi violazioni della legge sulle costruzioni, violazioni di ordine penale, prima di sottoporre il caso alle Autorità preposte alla repressione di detti reati, mi corre l’obbligo di completare l’informazione a tutti gli Enti coinvolti nella vicenda locali e non.

In tutti gli allegati alla presente si potrà evincere senza dubbi la fondatezza di quanto esposto con la presente.

Con l’occasione porgo distinti saluti

Serra San Quirico li 18 Dicembre 2021            Ing. Angelo Cuicchi

venerdì 17 dicembre 2021

Scuola SSQ - Espsto al Prefetto

 All’ill.mo Sig. Prefetto
della Provincia di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it



OGGETTO:
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare e media del Comune di Serra San Quirico


Quale Consigliere Comunale del Comune di Serra San Quirico: ing. Angelo Cuicchi, nato a Serra San Quirico il 09/10/1950, ivi residente in via Piedaspri 2d, avente i seguenti recapiti:
PEC angelo.cuicchi@ingpec.eu, Cell. 3894916225, mi corre l’obbligo di sottoporre la presente alla Sua attenzione a seguito delle problematiche emerse da indagini approfondite in merito all’oggetto.

L’appalto della scuola è stato affidato sulla base di un progetto  redatto  nel mancato rispetto della normativa sismica NTC 2018, che non prevede per il calcolo l’uso dell’analisi statica non lineare (pushover) nel caso d’impiego di isolatori sismici.

Di seguito gli stralci della normativa NTC 2018 e della relativa circolare:

a) NTC 2018 punto 7.10.5.3 ANALISI: “Per le costruzioni isolate alla base ……… Per esse non può essere usata l’analisi statica non lineare”.
b) “Circolare punto C7.10.5.3 ANALISI: “ In relazione alle caratteristiche dell’edificio  e del sistema d’isolamento possono essere utilizzati i seguenti metodi di analisi : statica lineare, dinamica lineare, dinamica non lineare.”

Della circostanza l’amministrazione Comunale, i Consiglieri Comunali furono da me debitamente informati con PEC del 31 ottobre 2020; (Allegato 1).

L’adeguamento sismico della scuola elementare e media del Comune di Serra San Quirico, quale “edificio rilevante” in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, per l’inizio dei lavori è necessaria l’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Ancona. 
Autorizzazione mai richiesta dal RUP Ing. Maurizio Falchetti, che ha condotto una verifica  della progettazione con esito positivo. Verifica peraltro illegittima ed impropria in quanto l’esito doveva essere negativo per i motivi di legge sopra esposti. 
Nonostante ciò è stata effettuata la gara d’appalto ed è stato dato inizio ai lavori.

Il progetto è stato approvato con Delibera della G.M. n.71 del 04/01/2020;
il verbale di gara d’appalto è del 30/10/2020 della Provincia di Ancona quale Stazione appaltante;
l’appalto dei lavori è avvenuto con determina di affidamento lavori n. 359 del 31/12/2020.

A seguito di recente accesso agli atti quale Consigliere Comunale sono venuto a conoscenza dal RUP che era in corso una completa riprogettazione dell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico.

A fronte di una vigorosa protesta i lavori sono stati sospesi e quelli realizzati hanno riguardato solo una palificata in c.a sul perimetro dell’edificio.

Nonostante la mia comunicazione via PEC indirizzata: all’Ufficio del Genio Civile di AN e p.c. all’Amministrazione Comunale di Serra San Quirico e alla Giunta Regionale in data 11 Ott. 2021, (Allegato 2) a tutt’oggi, quale Consigliere Comunale, non ho ricevuto alcuna risposta.

L’unica risposta pervenutami è stata quella del Genio Civile a firma del dirigente Ing. Stefano Stefoni  in data 20 Set. 2021 (Allegato 3) in risposta ad una mia precedente PEC. 
Risposta ritenuta fondamentalmente deresponsabilizzante e non allineata alla legislazione corrente, così come modificata in termini di preventiva autorizzazione sismica di edifici rilevanti come la scuola di che trattasi da parte del Genio Civile di Ancona.

Il RUP, sempre in occasione dell’accesso agli atti mi ha anche consegnato  una nota a firma dello stesso Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile avente ad oggetto:

 “ Dichiarazione sulla realizzazione di progetti di lavori pubblici di interesse statale per la presentazione della Denuncia dei lavori ai sensi degli artt. 93,94 94 bis de DPR 380/01” (Allegato 4). Tale missiva è datata 15/03/21, PEC  0279725.

In poche parole secondo il Dirigente dell’Ufficio solo i lavori privati necessitano dell’autorizzazione preventiva del Genio Civile per l’inizio dei lavori di edifici sismicamente “rilevanti”.

Da tutto ciò però emerge un grande problema, ovvero:
l’art. 94-bis del DPR 380/2001, che si legge nell’oggetto della missiva, è stato arbitrariamente  aggiunto dal Dirigente, perché la legge 120/2020 non parla dell’art. 94-bis, ma solo degli articoli 93 e 94 vedasi lo straccio detta legge

2 -quinquies . In caso di esito positivo, l’accertamento di cui al comma 2 -quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell’autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94

L’art. 94 bis. è proprio quello che prescrive l’autorizzazione sismica preventiva per l’inizio lavori di opere “rilevanti” in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, come la scuola di cui si tratta.

Per maggiori dettagli riporto di seguito l’art. 94-bis quale stralcio della legge fondamentale sull’edilizia n. 380/2001:

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione, in conformità all'articolo 94.

Il link seguente ne è la riprova:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica

Ritornando al giorno del mio accesso agli atti presso l’ufficio del RUP, ricordo che era presente un giovane collega che sempre secondo il RUP era l’incaricato alla riprogettazione della scuola secondo le regole antisismiche.

Visto però che a tutt’oggi non risulta pubblicata alcuna delibera in proposito, quale Consigliere Comunale, in data 03 Dic. 2021 ho inoltrato tramite PEC specifica interrogazione al Sindaco con risposta scritta (Allegato 5) per conoscere l’esistenza o meno della delibera della G.M. ed eventualmente i relativi contenuti.

Non avendo ricevuto alcuna risposta oltre i termini regolamentari (5 gg), sempre tramite PEC, in data 13 Dic. 2021 ho sollecitato il Sindaco a dare le dovute risposte (Allegato 6). 

In data odierna ho ricevuto finalmente la risposta alla mia interrogazione (Allegato 7).
Dalla lettura del contenuto ho appreso che non vi è in corso alcuna riprogettazione dell’adeguamento sismico della scuola, ma solo una variante per temi amministrativi - contabili di soli lavori esterni ad opera dell’ufficio Tecnico, e che nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei confronti del RUP per qualcosa che è soltanto oggetto di ulteriori approfondimenti interpretativi.

La mia risposta è stata immediata (Allegato 7-bis) .

Confrontando le dichiarazioni del RUP esposte al sottoscritto in occasione del mio accesso agli atti presso il Suo ufficio e la risposta del Sindaco alla mia interrogazione a tutt’oggi non è dato sapere tra i due chi dice il vero.

Visto: l’anomalo avvio di tutta questa vicenda, già da tempo segnalata con mia PEC del  31 Ott. 2020 inviata al Sindaco del comune di Serra San Quirico e p.c. ai Consiglieri Comunali; visto l’anomalo proseguo tra menzogne e realtà; mi ero già ripromesso, che nel mio Comune non si sarebbe verificata  una seconda “San Giuliano”,  non solo perché ricoprivo e tutt’oggi ricopro la carica di Consigliere Comunale ma anche perché esperto in materia di costruzioni antisismiche.

Considerato altresì la superficialità, il disinteresse e/o disimpegno degli organi interessati alla vicenda: il Genio Civile di Ancona, il Sindaco del Comune di Serra San Quirico,  la Regione Marche e non da ultimo il RUP Ing. Maurizio Falchetti,  

CHIEDO

il Suo l’intervento affinché venga quanto prima ripristinata la legalità su tutto quanto sopra esposto affinché i responsabili amministrativi e tecnici adempino ai loro doveri con la correttezza e trasparenza dovute. 
Non si danno informazioni, quando vengono date non si sa se sono vere o false, le interpretazioni dei Dirigenti degli Uffici coinvolti servono solo a coprire il fatto fondamentale del mancato rispetto delle normativa antisismica, in ultimo la popolazione quale gregge, non deve sapere niente, tanto è vero che a distanza di mesi di sospensione lavori a tutt’oggi non è pubblicata nemmeno una modesta variante di poche ore di lavoro.

Con i migliori auguri di buon Natale porgo distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi

Scuola Capoluogo- Risposta del Sindaco alla interrogazione e controdeduzioni

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controdeduzioni PEC odierna:

 Egr. Sig. Sindaco,
La ringrazio per la risposta alla mia interrogazione,  Vs. protocollo n. 8660 del 4/12/2021.
Visto che la variante in corso trattasi solo di temi amministrativi / contabili relativi alle opere esterne dell’edificio, prendo atto della inesistenza della variante riguardante le opere per l’adeguamento sismico dell’edificio adibito a scuola.

Nel contempo Le rammento che sin dal 21 Ott. 2020 La informai con mia PEC che il progetto della scuola era stato redatto contro le disposizioni di cui alla normativa antisismica NTC 2018.

Questa comunicazione Lei non l’ha tenuta in alcun conto, tanto che sulla base di questo progetto, asseverato con esito positivo dal RUP, ha proceduto addirittura alla gara di appalto e all'inizio dei lavori.

Tutto in violazione a quanto previsto dall’art. 94-bis delle legge fondamentale dell'edilizia n. 380/2001, rientrando la scuola tra gli edifici sismicamente”rilevanti”. 

Ciò esposto mi auguro che non si metta mano all’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare e media prima di una nuova riprogettazione totale e in assenza della preventiva autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori da parte del Genio Civile di Ancona.

In proposito la legge non abbisogna di interpretazioni particolari, basta visionare il sito della Regione Marche:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica

Ing. Angelo Cuicchi

 

 

 

lunedì 13 dicembre 2021

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare e media del Capoluogo - Sollecito risposta alla interrogazione sindacale

 Egr. Sig. Sindaco,
con la presente La sollecito a dare risposta scritta alla interrogazione sindacale formulata in data 3 Dic. 2021:
sia perché i termini previsti per tali risposte dal Regolamento Consigliare (art. 18,  5 gg.) sono ampiamente decorsi, ma soprattutto perché tutta la documentazione necessaria per dare risposta è a Sua disposizione presso l’Ufficio Tecnico Comunale, tranne ovviamente le determinazioni assunte o meno che competono alla Sua funzione.
In attesa di riscontro, distinti saluti.
Ing. Angelo Cuicchi

venerdì 3 dicembre 2021

Interrogazione Sindacale - Risposta scritta

 


 

 

Interrogazione Consiliare – Risposta scritta

(Art. 18 – Regolamento)

 

Oggetto:
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare e media del Capoluogo.

 

E’ circolata nel web una nota allegata alla presente su carta intestata del Comune in relazione ad una variante ai lavori in oggetto in termini economici e tecnici.
Dato che tale missiva non riporta alcuna firma in calce con la presente interrogazione sindacale sono a chiedere:

 

-1-

Se risponde al vero o meno l’esistenza di una variante in corso di cui alla missiva, in caso affermativo sono a chiedere:

a)   gli estremi della delibera di Giunta Municipale o la Determina del Dirigente preposto;

a)     l’oggetto della variante esaustivo per contenuti;

b)     il nominativo del professionista incaricato e il costo relativo.

 

In caso contrario chiedo perché i lavori sono ormai da tempo sospesi e in tal caso chi risponderebbe per eventuali riserve di ordine economico da parte dell’Impresa appaltatrice.

 

-2-

Se l’Amministrazione ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti del Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Maurizio Falchetti per aver formulato esito positivo del progetto di adeguamento di che trattasi nelle Sue funzioni di RUP, abusando del proprio potere trattandosi di edificio “rilevante” in quanto in caso di crollo comprometterebbe la pubblica incolumità. 
Competenza del caso esclusiva del Genio Civile di Ancona anche a seguito di tutte le semplificazioni legislative ad oggi poste in essere. Vedasi Art. 94-bis legge n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Progetto peraltro redatto in disattesa delle disposizioni di cui alle norme tecniche NTC 2018 come già segnalato nell’ottobre del 2020 al Sig. Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali,

 

In attesa di risposta, distinti saluti

 

Ing. Angelo Cuicchi

venerdì 26 novembre 2021

martedì 26 ottobre 2021

Scuola del Capoluogo - Variante fantasma

Dal sito del Comune sullo storico dell'Albo Pretorio non figura, nell'anno in corso, nessuna determina e/o delibera di variante in corso del progetto di adeguamento sismico ed efficentamento energetico della scuola in oggetto. 

Intanto i lavori sono fermi per una variante che non esiste ma solo perchè la progettazione è contro le norme Tecniche e la verifica ad opera del RUP è illegittima.
Angelo Cuicchi

P.S.
Senza vergogna. Le balle ora le scrivono anche su carta intestata del Comune.

lunedì 25 ottobre 2021

Scuola Serra Capoluogo messaggi fuorvianti sul web

 Mi è arrivata tramite WhatsApp il messaggio di cui all’immagine seguente.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale messaggio è scritto su carta intestata del Comune di cui però ignoro la firma.
Non credo sia opera del Sindaco perché altrimenti Costui mentirebbe sapendo di mentire.
 Il Sindaco e tutti i Consiglieri Comunali tramite mia e-mail inviata al protocollo del Comune, sono stati resi edotti del fatto che il progetto dell'adeguamento sismico della scuola fosse stato redatto in contrasto con la normativa vigente, D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

Nonostante ciò l’appalto dei lavori avvenne sulla base di questo progetto e a seguito della verifica da parte del RUP Ing. Maurizio Falchetti, dal quale attendo copie della richiesta a titolo di Consigliere Comunale in particolare:
copia della relazione dei calcolo del progetto di che trattasi e la Sua verifica positiva, fondatamente illegittima per tutti i motivi ampiamente esposti in questo blog. 

La variante in corso è per l’intera riprogettazione dell’edificio con isolatori sismici, ciò è quanto ho appreso dal RUP a seguito del mio accesso agli atti. Per la verità lo stesso deviniva erroneamente quasta variante "affinamento del progetto".

Questo per il momento è la vera causa della sospensione dei lavori,  per il resto e’ vero che sono chiacchiere che circolano sul web senza costrutto.

Assicuro i lettori del presente blog che non rimarrò inerme sia in assenza di consegna dei documenti richiesti oltre i termini regolamentari, che per tutto ciò che in futuro riguarderà la scuola del Capoluogo.

Angelo Cuicchi

martedì 19 ottobre 2021

Scuole Capoluogo - Richiesta copie progetto e verifica del RUP

 

Al Sig. Sindaco

del Comune di

Serra San Quirico

Piazza della Libertà 1

60048 Serra San Quirico AN

 

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico

Ing. Maurizio Falchetti

Sede Comunale

 

 

Accesso agli atti – Richiesta copia documenti

(Art. 21 R.C.C.)

(D.Lgs 267/2000 – Legge 241/90 – D.Lgs. 196/2003)

 

OGGETTO: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio adibito a scuola elementare e media del Capoluogo.

 

Sono con la presente sono a richiedere copia dei sottoelencati documenti in formato pdf relativi all’oggetto, con preghiera di inviarmeli al mio indirizzo PEC

 

-1-

Copia della relazione di calcolo del progetto strutturale redatto dell’Ing. Flavio Tenti approvato con delibera della G.M. N. 71 del 04/01/2020 con il quale è stato effettuato l’appalto dei lavori.

-2-

Copia della verifica e/o conformità anche alle norme tecniche del 17 Gennaio 2018 (NTC 2018) effettuata dal RUP Ing. Maurizio Falchetti con relativo esito.

 

Distinti saluti

 

 

 

Serra San Quirico li 19/102021                                Ing. Angelo Cuicchi

                                                                                (Consigliere Comunale)

lunedì 11 ottobre 2021

Preavviso esposto all'Autorità Giudiziaria - Scuola Capoluogo

Spett.li
Ufficio Genio Civile AN
RUP Ing. Maurizio Falchetti dell’UTC del Comune di Sera San Quirico
e p.c. al Sindaco del Comune di Serra San Quirico

In allegato rimetto la missiva via PEC del 20 set 2021 ad opera dell’Ufficio del Genio Civile e la nota consegnatami dal RUP Ing. Maurizio Falchetti in occasione del mio accesso agli atti quale Consigliere Comunale, protocollo 0279725 sempre dell’Ufficio del Genio Civile.

Entrambe le missive non rispondono alla normativa vigente in termini di autorizzazione sismica di edifici “rilevanti” quale è la scuola di Serra San Quirico Capoluogo oggetto di adeguamento sismico ed efficientamento  energetico.

Secondo l’interpretazione dell’Ufficio del Genio Civile, l’intervento con finanziamento pubblico per oltre il 50 % non abbisognerebbe della preventiva autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/2001, art. 94 bis. a seguito dell’approvazione della legge 120/2020.

Tale interpretazione è illegittima in quanto la procedura di cui all’art. 94 bis di cui sopra, che prescrive la preventiva autorizzazione sismica per l’inizio lavoro di edifici “rilevanti” rimane inalterata anche a seguito dalla legge 120/2020, che invece fa riferimento  alle sole procedure di cui agli artt. 93 e 94 del DPR  380/2001.

La lettura dell’art. 10 della legge 120/2021 (testo coordinato), 2-quinquies chiarisce ogni dubbio in proposito:

2 -quinquies . In caso di esito positivo, l’accertamento di cui al comma 2 -quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell’autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
………………..

L’autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori di cui all’art.94 bis del DPR 380/2001 rimane come già specificato inalterata:

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

Dietro segnalazioni errate dell’Ufficio del Genio Civile il RUP del Comune di Serra San Quirico è stato indotto in errore dal punto di vista procedurale, rimane però a Suo carico la responsabilità di aver formulato esito positivo ad un progetto di adeguamento sismico con l’impiego di isolatori sismici, elaborato con software pushover vietato per legge, circostanza di cui il Sindaco e i Consiglieri Comunali erano già a conoscenza sin dall’ottobre del 2020 tramite mia PEC:

NTC 2018 punto 7.10.5.3 ANALISI:
“Per le costruzioni isolate alla base ……… Per esse non può essere usata l’analisi statica non lineare”.
“Circolare punto C7.10.5.3 ANALISI: “ In relazione alle caratteristiche dell’edificio  e del sistema d’isolamento possono essere utilizzati i seguenti metodi di analisi : statica lineare, dinamica lineare, dinamica non lineare.”

Il progetto di cui si tratta è stato approvato con Delibera della G.M. n.71 del 04/01/2020;
il verbale di gara d’appalto è del 30/10/2020 della Provincia di Ancona quale Stazione appaltante;
l’appalto dei lavori è avvenuto con determina di affidamento lavori n. 359 del 31/12/2020.
Il tutto sulla base di una progettazione contro le vigenti normative tecniche NTC 2018.

Sono peraltro venuto a conoscenza dal RUP che è tutt’ora in corso una variante per la completa riprogettazione dell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico (dal medesimo definita “affinamento”). Tale variante non è ancora ufficializzata in termini di determina e/o delibera Comunale.

Al momento i lavori hanno interessato una palificata in c.a sul perimetro dell’edificio.

Per quanto sopra esposto invito quanti in indirizzo:
-1-
a procedere alla formale sospensione dei lavori;
-2-
ad ufficializzare l’oggetto della variante di progetto in corso;
-3-
a non riprendere i lavori senza preventiva autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Ancona al quale richiedo altresì le rettifiche delle note allegate in quanto illegittime.

In mancanza di tempestivo riscontro alla presente provvederò al compimento delle mie funzioni di Consigliere Comunale presentando apposito esposto all’autorità Giudiziaria.

Distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi
Consigliere Comunale

Allegati: missive del  del Genio Civile datate 20 set 2021 e 15 mar 2021

mercoledì 6 ottobre 2021

Scuola Serra Capoluogo - Lettera ai Consiglieri Comunali

 Egr.gi Consiglieri Regionali

Dopo aver provato tutti i numeri telefonici pubblicati  sul sito della Regione Marche:

ai quali ovviamente nessuno risponde indipendentemente dal gruppo di appartenenza, ho preso questi indirizzi per fornire informazioni rispetto all’oggetto che sin dall’ottobre 2020, nel Comune di Serra  San Quirico dove sono Consigliere Comunale, nonostante comunicazioni via PEC al Sindaco, al Presidente della Regione,  all’Ufficio del Genio Civile di Ancona, nonché via mail ordinaria al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono stati avviati i lavori in oggetto in contrasto sia con le norme tecniche NTC 2018 che con l’ultima norma in ordine di tempo “sblocca cantieri” senza la preventiva autorizzazione sismica ad opera dell’Ufficio del Genio Civile quale edificio definito sismicamente rilevante. 

Tutto ciò a seguito di una interpretazione del tutto personale dell’Ufficio del Genio Civile di Ancona secondo il quale tale verifica competerebbe all Ufficio Tecnico Comunale perché trattasi di edificio finanziato con fondi pubblici. Come dire qualora a Serra si decidesse di costruire una centrale nucleare (si fa per dire ) l’autorizzazione la faremo rilasciare dal RUP magari ingegnere non strutturista. Ovviamente non è così perché al contrario di quanto affermato dal Genio Civile di Ancona l’art. 94 bis della legge n. 380/2001 è rimasto invariato. Questo è proprio l’art. che richiede la preventiva autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori di edifici “rilevanti” come le scuole di ogni ordine e grado.

Le deroghe introdotte dalla Legge n. 120/2020 riguardano gli Artt. 93 e 94 ma non l’art. 94bis di cui sopra che rimane inalterato (vedasi art. 2-quinquies).

Non mi dilungo nelle ulteriori e copiose specifiche, che all’occorrenza in mancanza di un urgentissimo intervento da parte della Giunta Regionale per correggere le storture procedurali apportate dall’Ufficio del Genio Civile Ancona (e solo di Ancona)  perché saranno a breve depositate nelle sedi competenti per reprimere abusi e quant’altro in tema di sicurezza pubblica.

Angelo Cuicchi

Consigliere Comunale - Ingegnere strutturista

venerdì 24 settembre 2021

Scuola di Serra San Quirico Capoluogo - L'intepretazione lunare della norma

  Art. 10 L. 120/2020

“«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I


 
 
Al comma 2-ter il verbo utilizzato dal legislatore è l'indicativo presente del verbo "escludere" (esclude), il cui uno dei sinonimi è "lasciare fuori".

Se voleva intendere che la verifica positiva  del Tecnico Comunale (che nel nostro caso doveva tra l'altro essere negativa) comprendesse anche l'applicazione delle prescrizioni ...... ovvero la preventiva autorizzazione sismica all'inizio dei lavori rilasciata dal Genio Civile (art. 94 bis L. 380/2001), avrebbe dovuto utilizzare il verbo contrario "includere"

Sarà bene che questi nostri Signori Tecnici locali che ricoprono incarichi di responsabilità che comportano la tutela della pubblica incolumità, invece di fornire interpretazioni lunari, sarebbe stato opportuno consultare un qualsiasi vocabolario della lingua italiana.

 RISULTATO:

-1-
Il progetto approvato dell'adeguamento sismico della scuola prevede l'uso di isolatori sismici, redatto (pushover) con un software inadeguato come sancito dalla circolare annessa alle NTC 2018 al punto C7.10.5.3.

-2-
Il Sindaco e tutti i consiglieri Comunali della circostanza  sono stati informati con mia PEC del 31/10/2020

-3-
Nonostante ciò i lavori sono stati appaltati ed iniziati sulla base di un progetto inadeguato, tanto è vero che è in corso una riprogettazione non ancora ufficializzata, non si sa ad opera di chi e con quali costi aggiuntivi.

-4-
L'ufficio del Genio civile, messo al corrente del fatto, a cui spettava il controllo del progetto e al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, di fatto si è impropriamente tenuto fuori con una laconica lettera dal contenuto " il RUP ha ben operato se ha rispettato le norme sulle costruzioni in materia sismica"

-5-
Anche il Presidente della Regione Marche è stato informato tramite una mia apposita PEC.

-5-
Da ultimo tramite e-mail ordinaria (in quanto la PEC del Ministero non è attiva) è stato informato anche il Ministro dei Lavori Pubblici e Trasporti.

Conclusione:
Se i lavori proseguiranno mettendo a rischio la sicurezza futura dell'edificio scolatsico completerò  a breve il mio dovere di Consigliere Comunale.

Ing. Angelo Cuicchi

mercoledì 22 settembre 2021

Lettera al Ministero - Scuola di Serra Capoluogo

Spett.le Ministero Infrastrutture e Trasporti,

Invio la presente tramite e-mail in quanto la PEC del Ministero non à attiva.

Io sottoscritto Angelo Cuicchi, nato a Serra San Quirico il 09/10/1950, ivi residente in via Piedaspri 2d, porto a conoscenza a codesto Ministero i disastri che stanno avvenendo nel territorio con l’applicazione di un assurdo comma 2-ter dell’art.10 della legge 120/2020 ad oggi aggiornata.

Riporto di seguito il testo. 

“«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui alterzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ei documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Si dà il caso che oltre ad essere Consigliere Comunale del mio Comune di residenza svolga da oltre trent’anni la professione di ingegnere strutturista.

Il Comune di Serra San Quirico ha ottenuto dallo Staro un finanziamento di circa 1.300.000 euro per l’adeguamento sismico della scuola elementare e media del Capoluogo.

Al tempo dell’approvazione del progetto mi accorsi dell’illegalità del progetto stesso rispetto alle norme tecniche NTC 2018. Il progetto infatti più che una progettazione assomigliava ad una vulnerabilità sismica dell’edificio espletata con il  software pushover.

In realtà il calcolo avrebbe dovuto  riguardare l’adeguamento sismico dell’edificio della scuola mediante isolatori sismici; metodologia vietata dalla normativa per incompatibilità del software utilizzato nel caso d’impiego di isolatori sismici.

Quale ingegnere di settore inviai una PEC al protocollo del Comune indirizzata a tutti i Consiglieri Comunali e al Sindaco per metterli al corrente del caso.

Nulla di fatto con questo progetto si appaltarono e si iniziarono i lavori sulla base della verifica progettuale positiva del RUP, Tecnico dell’UTC e nel caso anche direttore dei lavori.

Chiesi dunque al Sig. Sindaco un accesso agli atti come Consigliere Comunale, e a seguito delle mie rimostranze in merito all’asseverazione del progetto, il Tecnico sostenne la correttezza della procedura attuata, suffragata anche dal supporto dell’ufficio del Genio Civile di Ancona, che però era in corso una riprogettazione dell’edificio come variante al progetto; variante ancora  non ufficializzata dal Comune.

Il primo disappunto fu proprio quello di constatare l’esito positivo della verifica del  progetto condotta dal RUP, che invece doveva essere negativa, poi venire a conoscenza di una variante in corso appena iniziati i lavori, appaltati sulla base di un progetto non rispettoso della normativa tecnica in vigore.

In pratica con una asseverazione interna, il Comune appaltò i lavori sulla base di un progetto inadeguato senza alcun controllo esterno.

Il Genio Civile, a cui mi rivolsi, con una nota illeggibile mi comunicò che il RUP avrebbe espletato il suo incarico correttamente se avesse seguito i dettami della legge. In poche parole se ne lavò le mani. Spero che non lo faccia anche questo Ministero.

Leggendo l’art. 10 punto 2-ter, ai fini sismici la scuola finanziata dallo Stato, quale edificio “rilevante”, non è più soggetta alla preventiva autorizzazione sismica per dar corso ai lavori, diverso sarebbe stato se il finanziamento fosse stato privato.

Alla mia veneranda età pensavo di averle viste tutte, mi sbagliavo quest’ultima è proprio il colmo.

Lo Stato che ha una struttura tecnica di controllo sul territorio per accelerare i lavori  che finanzia che fa? La salta a piè pari, la deresponsabilizza e affida il compito agli Uffici Tecnici Comunali, spesso retti da un geometra o da un architetto e/o ingegnere comunque non strutturisti, incompetenti a valutare la conformità di un progetto  antisismico se tale verifica va oltre il controllo documentale.

A quell’illustre Signore che ha partorito il punto 2-ter di cui sopra, bisognerebbe che qualcuno gli facesse sapere che da oggi per costruire un Ponte, un edificio della Protezione Civile, una Sede Pubblica, una Scuola e magari una Centrale Nucleare, l’asseverazione la farà il Tecnico Comunale. Se non avrà le capacità si avvarrà di Tecnici esterni a nostre spese, mentre i Tecnici del Genio Civile staranno li a scaldare le sedie e a riscuotere lo stipendio a fine mese.

Della vicenda ho informato tutti, con la presente anche questo Ministero, mi sono però ripromesso che finché godrò delle facoltà mentali, nel mio Comune non ci sarà un’altra “San Giuliano” tanto che qualora necessario non esiterò a vestire anche i panni del poliziotto giudiziario.

Per fortuna la letteratura tecnica degli ingegneri e degli architetti specifica che per la costruzione di nuovi edifici o l’adeguamento sismico di quelli esistenti, vale sempre le prescrizioni di cui all’art. 94 bis della legge n.380/2001, nel senso che il termine “esclude” che compare nel testo dell’articolo in esame vada inteso nel senso che l’autorizzazione sismica è comunque di competenza del Genio Civile. Spero proprio che ciò valga a qualcosa.

La Regione Marche invece ha già dimostrato di pensarla diversamente applicando alla lettera il punto 2-ter di cui sopra, provocando immediatamente le distorsioni descritte che rappresentano uno dei tanti punti di caduta del ns. sistema.

Tra le altre cose gestisco un blog “il Blog di Angelo Cuicchi” http://angelocuicchi.blogspot.com/.

Su questo blog chiunque può accedervi.  seguire l’intera vicenda e visionare anche la risposta del Genio Civile.

Invito chi legge la presente a chiedere al Governo in carica di prendere i provvedimenti necessari per modificare il punto 2ter in esame, quantomeno specificarne con chiarezza i limiti dell’asseverazione degli Uffici Tecnici Comunali.

Trattandosi però di sicurezza pubblica, sarebbe meglio abrogarlo e lasciare le storiche procedure autorizzative.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Ing. Angelo Cuicchi.

martedì 21 settembre 2021

Adeguamento sismico scuola elementare e media - Replica alla risposta datami dal Genio Civile

regione.marche.geniocivile.an@emarche.it
protocollo.serrasanquirico@emarche.it
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

 Spett.le Ufficio del Genio Civile
e p. c. Spett.le Amministrazione Comunale Serra San Quirico

e p. c. Spett.le Giunta Regionale

Ho attentamente letto, con non poca difficoltà, la Vs. risposta del 20 set 2021 alla mia richiesta di chiarimenti del 15 set 2021.

Vista la delicatezza del tema di cui all’oggetto, nella mia qualità di Consigliere Comunale ritengo necessario formulare alcune precisazioni:

-1-
l’approvazione del progetto di adeguamento sismico della scuola elementare e media di Serra San Quirico è avvenuta con delibera della G.M. n° 71 del 04/01/2020

-2-
L’affidamento lavori è stato effettuato con determina n. 359 del 31/12/2020

-3-
Il contratto di appalto risale al 17/05/2021.

Premesso:
che la terminologia “Asseverazione” del progetto anche alle norme tecniche (art. 26 D.Lgs 18 aprile 2016 n.50) riguarda il controllo documentale degli elaborati di progetto anche in rispetto alle NTC 2018, da non confondere quindi con il termine “Autorizzazione”;

che l’asseverazione ad eseguire i lavori dell’adeguamento sismico della scuola non rientra nell’art.10 comma 2-quater della L. 120/2020 in quanto il progetto di che trattasi non rientra nel periodo 2008-2018;

 che l’art. 10 della legge 120/2020 comma 2-ter (testo coordinato), benché citato nella Vs. risposta, tutt’ora in vigore a scanso di equivoci riporto integralmente:

 “«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui alterzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ei documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’Ufficio altamente competente in materia, potrà notare che l’asseverazione (diversa dall’autorizzazione) del progetto da parte degli Uffici Tecnici dei Comuni ESCLUDE le disposizioni della legge n. 1086/1971 e della legge 380/2001, Parte II, Capo IV, Sezione II dove rientra l’art.94*bis che recita:

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

A seguito di questa sostanziale disamina di ordine legislativo trovo del tutto incomprensibile l’ultimo periodo della Vs. risposta del 20 set. 2021 tramite PEC.

Alla mia veneranda età, con sulle spalle oltre trentacinque anni di progettazione strutturale, lo Stato, che per accelerare i tempi dei lavori pubblici, avesse demandato agli Uffici Tecnici Comunali, spesso retti da geometri, architetti e/o ingegneri non strutturisti, il potere di autorizzare i lavori di progetti strutturali, non lo potevo nemmeno immaginare.

 Progetti strutturali addirittura contro legge come nel caso in esame, tanto che è in corso una vera e propria riprogettazione peraltro anche questa vietata qualora comporti maggiori oneri per il Comune.

La disamina legislativa sopra esposta rimette però tutto l’iter autorizzativo in ordine.

Per concludere, al momento nel mio Comune è stato dato inizio ai lavori dell’adeguamento sismico della scuola media ed elementare del capoluogo senza alcuna autorizzazione sismica preventiva, confondendo questa con la verifica documentale condotta dal RUP.

Per il momento i lavori realizzati hanno riguardato una palificata sul perimetro dell’edificio senza diretta interferenza con la struttura dell’edificio stesso, quindi, in ricordo di cosa accadde alla “Scuola di San Giuliano” INVITO i responsabili a sospendere i lavori fino all’approvazione della variante in corso e all’ottenimento della prescritta autorizzazione.

Variante non ancora ufficializzata ma comunicatami dal RUP, che per essere corretto l’ha definita non variante ma affinamento del progetto approvato e redatto con software Pushover, metodologia vietata dalle NTC 2018 perché trattasi di progetto con l’impiego di isolatori sismici. Condizione a suo tempo tempestivamente comunicata all’Amministrazione Comunale.

Come cittadino residente in Serra San Quirico, manifesto un particolare interesse per la sistemazione definitiva della scuola del mio Comune, pur non condividendo nulla della impostazione progettuale troppo onerosa, ma di certo non alle condizioni fin ora manifestate; per il proseguo dei lavori resto in attesa di conoscere l’autorizzazione simica da parte di codesto Ufficio, come previsto anche dal sito della ns. Regione di cui al link seguente.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica

Nella piena consapevolezza di quanto scritto non ho nessuna intenzione di continuare a disquisire sulle disposizioni legislative al momento in essere, fermo restando che il mio dovere di Consigliere Comunale, quale controllore degli atti amministrativi, lo compirò fino in fondo

Distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi

P.S.

Rimetto in allegato la risposta del Genio Civile per il RUP e per le Pubbliche Amministrazioni che leggono per conoscenza

 Risposta del Genio Civile

domenica 12 settembre 2021

Testo PEC Comitato interregionale - Scuola elementare e media di Serra San Quirico

 oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
segreteria.ooppan@mit.gov.it
regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

Il sottoscritto, ing. Angelo Cuicchi, nato a Serra San Quirico (AN) il 09/10/1950, ivi riedente in via Piedaspri 2d, nella qualità di Consigliere Comunale del  Comune di Serra San Quirico, ormai da giorni cerca invano di controllare la correttezza della procedura di inizio dei lavori di:

“Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico di scuola elementare e media del  capoluogo di Serra San Quirico AN” (vedasi immagine cartello allegato).

Considerato che i lavori usufruiscono interamente di finanziamento pubblico;

tenuto conto che per le disposizioni di cui alla legge n. 120 del 11 set. 2020 l’autorizzazione all’inizio lavori non è più di pertinenza del Genio Civile locale, disposizione che peraltro manifesta incostituzionalità ed illegalità secondo le pronunce:

della Corte Costituzionale 264/19;
della Cassazione penale del 04.11.2015 n. 48950;
del Tar della Calabria 118/2020;

che l’accertamento della conformità dei progetti alle norme tecniche oggi è effettuato dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per opere inferiori a 50 milioni di euro,

che per quanto sopra la Regione Marche, con nota pervenuta al Comune di Serra San Quirico il 15/03/2021 prot. n. 1842 , la cui copia è allegata alla presente; declina di fatto il compito del rilascio dell’autorizzazione sismica dei lavori di cui sopra benché trattasi di edifico sismicamente rilevante per la pubblica incolumità, così come previsto dagli artt. 93 e 94 del T.U.E. n. 380 del 6 giugno 2001, perché tale compito è demandato come sopra descritto ai comitati tecnici amministrativi interregionali, nel caso in esame quello dell’Italia centrale per le regioni Toscana-Maarche-Umbria.

Tutto ciò premesso chiede:

-1-
se il progetto dei lavori di che trattasi, lavori già iniziati per le opere collaterali (palificazione sul perimetro dell’edificio), sia stato depositato presso il comitato interregionale;

-2-
se l’esame del progetto abbia avuto esito positivo o meno;

-3-
se l’esito sia stato regolarmente inviato telematicamente al RUP dei lavori del Comune di Serra San Quirico.

Nello specificare che quanto viene richiesto rientra nelle peculiari funzioni istituzionali di Consigliere Comunale, nonché di libero professionista attento alle dinamiche procedurali e tecniche dall’adeguamento sismico del proprio paese, invita gli enti in indirizzo per quanto di competenza a dare  riscontro alla presente nei termini di legge.

In attesa
Distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi

P.S.
Pur diponendo di SPID non gli è permesso di accedere al portale

https://ainop-qa.mit.gov.it/portale#/accesso

 

Lettera Genio Civile

https://mega.nz/file/Nv4STQ4a#yruwDz8HUZsNmWKxfzuDoTm-XRdugYpJ_DYcUtuPw8k 

 

Cartellone lavori


 

Ing. Angelo Cuicchi

 

 

 

 

giovedì 9 settembre 2021

Adeguamento sismico scuola elementare e media di Serra San Quirico-PEC Genio Civile

Testo PEC inviato:
al Genio Civile di Ancona e all'ing. Falchetti 

 Oggetto: Adeguamento sismico scuola elementare e media di Serra San Quirico


Stamane in qualità di Consigliere Comunale, a seguito di accesso agli atti, mi sono recato presso l’Ufficio dell’ing. Maurizio Falchetti quale RUP dei lavori in oggetto per ritirare copie degli elaborati del progetto strutturale e copia dell’autorizzazione sismica di competenza del Genio Civile di Ancona in base all’art. 94 bis della legge 380 aggiornata al 2021 il cui punto punto 3 recita:

“3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94."

Lo stesso ingegnere consegnandomi lo stralcio della Legge 27 luglio 2004 n. 186 il cui il punto 2 ter dell’art. 5 che recita:

“Ai fini di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n, 80, accerta anche la conformità dei progetti  alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  17 gennaio  2018”;

sulla base di questo ultimo articolo, nella Sua qualità di RUP, ha ritenuto soprassedere alla preventiva richiesta dell’autorizzazione sismica perché trattasi di lavori finanziati dallo Stato, sostituendo quindi la preventiva autorizzazione da parte del Genio Civile con la conformità del progetto  dal medesimo accertata.

Trattandosi di edificio rilevante nei riguardi della pubblica incolumità,  la procedura corretta credo che sia quella declinata dall’art. 94 bis della legge 380/2021 con la preventiva richiesta di autorizzazione sismica di cui alla legge 380/2021 sopra citata.

Ogni oltre ragionevole dubbio, nella mia qualità di Consigliere Comunale, coinvolto nella vicenda in quanto anche ingegnere professionista, con la presente chiedo se la procedura attuata dal RUP è conforme alle disposizioni del controllo delle costruzioni in materia sismica per edifici rilevanti; nel caso in esame di lavori già in corso anche se per il momento riguardanti una palificata in c.a. sul perimetro dell’edificio.

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti
Ing. Angelo Cuicchi

sabato 28 agosto 2021

Adeguamento sismico edificio scuola elementare e media - Accesso agli atti


 

Al Sig. Sindacodel Comune di
Serra San Quirico
Piazza della Libertà 1
60048 Serra San Quirico AN

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico
Sede Comunale

All’Ufficio di Polizia Urbana
Sede Comunale

 

                                  

Accesso agli atti
(Art. 21 R.C.C.)
(D.Lgs 267/2000 – Legge 241/90 – D.Lgs. 196/2003)

 

OGGETTO: Adeguamento sismico edificio adibito a scuola elementare e media.

Premesso:

che i lavori di cui all'oggeto sono stati iniziati;
che il principale cartello dei lavori risulta incompleto delle informazioni obbligatorie previste dal DPR 380/2021, quali:

 -1-
autorizzazione sismica ai sensi del DPR 380/2021 (sblocca cantieri compreso), art. 92 bis lettera a) “interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”;
-2-
date inizio e fine lavori
-3-
nominativi delle Imprese sub-appaltatrici, compreso quello che al momento esegue i lavori di palificazione sul perimetro dell’edificio rispondente alla ditta Moviter s.n.c. di Baioni Nazzareno & C. di Castelbellino AN, dove il relativo cartello è privo di ogni informazione, tanto da non capire a che titolo esegue i lavori medesimi;
-4-
nominativi di eventuali lavoratori autonomi;
-5-
nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
-6-
nominativo del collaudatore.

Tutto ciò premesso, nell’invitare l’Amministrazione tramite gli Uffici competenti a disporre il completamento ed il controllo dei cartelli informativi dei lavori onde evitare pesanti sanzioni non solo amministrative, con la presente

chiedo, nei termini regolamentari,

l’invio tramite e-mail dei file in formato pdf relativi al progetto strutturale, in particolare:

-a-
la relazione di calcolo sismico annessa al progetto esecutivo ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
-b-
gli elaborati grafici della prima elevazione ante e post operam dell’adeguamento sismico;
-c-
le verifiche degli elementi strutturali (pilatri, travi e solai), gli spostamenti dei piani relativi e assoluti, i centri delle masse e delle rigidezze, il tutto ai sensi delle NTC 2018.

In allegato rimetto l’immagine dei cartelli dei lavori alla data odierna

Distinti saluti
Serra San Quirico li 28/08/2021
                                                                         

 Ing. Angelo Cuicchi
(Consigliere Comunale)