lunedì 11 ottobre 2021

Preavviso esposto all'Autorità Giudiziaria - Scuola Capoluogo

Spett.li
Ufficio Genio Civile AN
RUP Ing. Maurizio Falchetti dell’UTC del Comune di Sera San Quirico
e p.c. al Sindaco del Comune di Serra San Quirico

In allegato rimetto la missiva via PEC del 20 set 2021 ad opera dell’Ufficio del Genio Civile e la nota consegnatami dal RUP Ing. Maurizio Falchetti in occasione del mio accesso agli atti quale Consigliere Comunale, protocollo 0279725 sempre dell’Ufficio del Genio Civile.

Entrambe le missive non rispondono alla normativa vigente in termini di autorizzazione sismica di edifici “rilevanti” quale è la scuola di Serra San Quirico Capoluogo oggetto di adeguamento sismico ed efficientamento  energetico.

Secondo l’interpretazione dell’Ufficio del Genio Civile, l’intervento con finanziamento pubblico per oltre il 50 % non abbisognerebbe della preventiva autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/2001, art. 94 bis. a seguito dell’approvazione della legge 120/2020.

Tale interpretazione è illegittima in quanto la procedura di cui all’art. 94 bis di cui sopra, che prescrive la preventiva autorizzazione sismica per l’inizio lavoro di edifici “rilevanti” rimane inalterata anche a seguito dalla legge 120/2020, che invece fa riferimento  alle sole procedure di cui agli artt. 93 e 94 del DPR  380/2001.

La lettura dell’art. 10 della legge 120/2021 (testo coordinato), 2-quinquies chiarisce ogni dubbio in proposito:

2 -quinquies . In caso di esito positivo, l’accertamento di cui al comma 2 -quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell’autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
………………..

L’autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori di cui all’art.94 bis del DPR 380/2001 rimane come già specificato inalterata:

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

Dietro segnalazioni errate dell’Ufficio del Genio Civile il RUP del Comune di Serra San Quirico è stato indotto in errore dal punto di vista procedurale, rimane però a Suo carico la responsabilità di aver formulato esito positivo ad un progetto di adeguamento sismico con l’impiego di isolatori sismici, elaborato con software pushover vietato per legge, circostanza di cui il Sindaco e i Consiglieri Comunali erano già a conoscenza sin dall’ottobre del 2020 tramite mia PEC:

NTC 2018 punto 7.10.5.3 ANALISI:
“Per le costruzioni isolate alla base ……… Per esse non può essere usata l’analisi statica non lineare”.
“Circolare punto C7.10.5.3 ANALISI: “ In relazione alle caratteristiche dell’edificio  e del sistema d’isolamento possono essere utilizzati i seguenti metodi di analisi : statica lineare, dinamica lineare, dinamica non lineare.”

Il progetto di cui si tratta è stato approvato con Delibera della G.M. n.71 del 04/01/2020;
il verbale di gara d’appalto è del 30/10/2020 della Provincia di Ancona quale Stazione appaltante;
l’appalto dei lavori è avvenuto con determina di affidamento lavori n. 359 del 31/12/2020.
Il tutto sulla base di una progettazione contro le vigenti normative tecniche NTC 2018.

Sono peraltro venuto a conoscenza dal RUP che è tutt’ora in corso una variante per la completa riprogettazione dell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico (dal medesimo definita “affinamento”). Tale variante non è ancora ufficializzata in termini di determina e/o delibera Comunale.

Al momento i lavori hanno interessato una palificata in c.a sul perimetro dell’edificio.

Per quanto sopra esposto invito quanti in indirizzo:
-1-
a procedere alla formale sospensione dei lavori;
-2-
ad ufficializzare l’oggetto della variante di progetto in corso;
-3-
a non riprendere i lavori senza preventiva autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Ancona al quale richiedo altresì le rettifiche delle note allegate in quanto illegittime.

In mancanza di tempestivo riscontro alla presente provvederò al compimento delle mie funzioni di Consigliere Comunale presentando apposito esposto all’autorità Giudiziaria.

Distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi
Consigliere Comunale

Allegati: missive del  del Genio Civile datate 20 set 2021 e 15 mar 2021

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