martedì 21 settembre 2021

Adeguamento sismico scuola elementare e media - Replica alla risposta datami dal Genio Civile

regione.marche.geniocivile.an@emarche.it
protocollo.serrasanquirico@emarche.it
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

 Spett.le Ufficio del Genio Civile
e p. c. Spett.le Amministrazione Comunale Serra San Quirico

e p. c. Spett.le Giunta Regionale

Ho attentamente letto, con non poca difficoltà, la Vs. risposta del 20 set 2021 alla mia richiesta di chiarimenti del 15 set 2021.

Vista la delicatezza del tema di cui all’oggetto, nella mia qualità di Consigliere Comunale ritengo necessario formulare alcune precisazioni:

-1-
l’approvazione del progetto di adeguamento sismico della scuola elementare e media di Serra San Quirico è avvenuta con delibera della G.M. n° 71 del 04/01/2020

-2-
L’affidamento lavori è stato effettuato con determina n. 359 del 31/12/2020

-3-
Il contratto di appalto risale al 17/05/2021.

Premesso:
che la terminologia “Asseverazione” del progetto anche alle norme tecniche (art. 26 D.Lgs 18 aprile 2016 n.50) riguarda il controllo documentale degli elaborati di progetto anche in rispetto alle NTC 2018, da non confondere quindi con il termine “Autorizzazione”;

che l’asseverazione ad eseguire i lavori dell’adeguamento sismico della scuola non rientra nell’art.10 comma 2-quater della L. 120/2020 in quanto il progetto di che trattasi non rientra nel periodo 2008-2018;

 che l’art. 10 della legge 120/2020 comma 2-ter (testo coordinato), benché citato nella Vs. risposta, tutt’ora in vigore a scanso di equivoci riporto integralmente:

 “«2 -ter . Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui alterzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ei documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’Ufficio altamente competente in materia, potrà notare che l’asseverazione (diversa dall’autorizzazione) del progetto da parte degli Uffici Tecnici dei Comuni ESCLUDE le disposizioni della legge n. 1086/1971 e della legge 380/2001, Parte II, Capo IV, Sezione II dove rientra l’art.94*bis che recita:

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

A seguito di questa sostanziale disamina di ordine legislativo trovo del tutto incomprensibile l’ultimo periodo della Vs. risposta del 20 set. 2021 tramite PEC.

Alla mia veneranda età, con sulle spalle oltre trentacinque anni di progettazione strutturale, lo Stato, che per accelerare i tempi dei lavori pubblici, avesse demandato agli Uffici Tecnici Comunali, spesso retti da geometri, architetti e/o ingegneri non strutturisti, il potere di autorizzare i lavori di progetti strutturali, non lo potevo nemmeno immaginare.

 Progetti strutturali addirittura contro legge come nel caso in esame, tanto che è in corso una vera e propria riprogettazione peraltro anche questa vietata qualora comporti maggiori oneri per il Comune.

La disamina legislativa sopra esposta rimette però tutto l’iter autorizzativo in ordine.

Per concludere, al momento nel mio Comune è stato dato inizio ai lavori dell’adeguamento sismico della scuola media ed elementare del capoluogo senza alcuna autorizzazione sismica preventiva, confondendo questa con la verifica documentale condotta dal RUP.

Per il momento i lavori realizzati hanno riguardato una palificata sul perimetro dell’edificio senza diretta interferenza con la struttura dell’edificio stesso, quindi, in ricordo di cosa accadde alla “Scuola di San Giuliano” INVITO i responsabili a sospendere i lavori fino all’approvazione della variante in corso e all’ottenimento della prescritta autorizzazione.

Variante non ancora ufficializzata ma comunicatami dal RUP, che per essere corretto l’ha definita non variante ma affinamento del progetto approvato e redatto con software Pushover, metodologia vietata dalle NTC 2018 perché trattasi di progetto con l’impiego di isolatori sismici. Condizione a suo tempo tempestivamente comunicata all’Amministrazione Comunale.

Come cittadino residente in Serra San Quirico, manifesto un particolare interesse per la sistemazione definitiva della scuola del mio Comune, pur non condividendo nulla della impostazione progettuale troppo onerosa, ma di certo non alle condizioni fin ora manifestate; per il proseguo dei lavori resto in attesa di conoscere l’autorizzazione simica da parte di codesto Ufficio, come previsto anche dal sito della ns. Regione di cui al link seguente.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica

Nella piena consapevolezza di quanto scritto non ho nessuna intenzione di continuare a disquisire sulle disposizioni legislative al momento in essere, fermo restando che il mio dovere di Consigliere Comunale, quale controllore degli atti amministrativi, lo compirò fino in fondo

Distinti saluti
Ing. Angelo Cuicchi

P.S.

Rimetto in allegato la risposta del Genio Civile per il RUP e per le Pubbliche Amministrazioni che leggono per conoscenza

 Risposta del Genio Civile

1 commento:

  1. D.lgs n. 50/2016
    Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)
    1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
    2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
    3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
    4. La verifica accerta in particolare:
    a) la completezza della progettazione;
    b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
    c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
    d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
    e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
    f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
    g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
    h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
    i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

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