Informativa per i finti tonti, ma non so quanto finti!!!
Diritto di informazione ed accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri comunali
Sintesi/Massima
Art.43 del
d.lgs. n.267/2000. In materia di “diritto di accesso” dei consiglieri comunali
in ordine agli atti in possesso dell'Amministrazione comunale, al fine di
evitare che eventuali continue richieste si trasformino in un aggravio
dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi ha riconosciuto la possibilità per il
consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno
(anche contabile) del Comune attraverso l'uso della password di servizio (cfr.
parere del 29.11.2009).
Conformemente alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della
pubblica amministrazione (in particolare, art. 2 del d.lgs. n.82/2005), qualora
si tratti di esibire documentazione complessa e voluminosa, è altresì legittimo
il rilascio di supporti informatici al consigliere o la trasmissione mediante
posta elettronica, in luogo delle copie cartacee.
Web
Bene menzionare l'apposita norma al riguardo. Parere di riferimento: 2009. Siamo nel 2023. E chi tutela il diritto del consigliere a svolgere la sua funzione nell'ambito del suo mandato? Eliane Rossini.
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