martedì 26 maggio 2015

Riflessioni Tecnico-Urbanistiche





















-1-  OPERA  DI ORDINARIA MANUTENZIONE ? SICURAMENTE NO
Secondo il nostro regolamento edilizio comunale le tinteggiature sono considerate opere ordinarie  quindi senza necessità di dare comunicazione al Comune.
Dalle foto potete notare che delle tinteggiature, usualmente intese, non vi è ombra nemmeno di una pennellata o rullata. Quindi ciò che è stato realizzato è un'altra cosa, un'opera d'arte per l'appunto secondo alcuni, quindi non di ordinaria manutenzione
Naturalmente non è neanche una straordinaria manutenzione, bensì una diversa nuova opera denunciabile al Comune (potrebbe trattarsi per es. di opera immorale), che va oltre la ordinaria e straordinaria manutenzione.
Interpretazione logica, contro quella dell'Ufficio Tecnico Comunale che è una pura deduzione analogica, ovvero che considera un'opera cosidetta d'arte permanente come una ordinaria tinteggiatura.

Al momento lascio ai professionisti di settore e ai lettori il giudizio.

-2- CARTELLO INFORMATIVO DELL'OPERA E ALTRE FORMALITA'
Premesso che i lavori sono l'oggetto del cartello informativo e non la loro denunciabilità o meno, la necessità quindi di esporre il cartello medesimo non è in ogni caso messa in discussione.

Almeno tre articoli di 3 leggi diverse impongono l'esposizione del cartello informativo:

D.P.R. Testo coordinato 06/06/2001 n°380 - Art.27 comma 4
Regolamento Edilizio Regionale 14/09/89 n° 23 - Art. 40
Legge Regionale 20 Aprile 2015 n° 17 - Art.4 comma 1 lettera g)

Il tutto rintracciabile nel presente blog nella sezione urbanistica.

Tanto per giustificare l'obbligo di alcune formalità come l'occupazione del suolo pubblico, la parziale chiusura veicolare e di parcheggio, il montaggio o uso di opere di sollevamento ecc., l'esposizione del cartello è indispensabile. E' ovvio che qualora trattasi di opere di manutenzione ordinaria,  sullo spazio previsto per gli estremi del permesso a costruire o altro, andrà riportata la dicitura : attività di edilizia libera.
Gli Organi Ispettivi infatti devono conoscere: il Committente, l'Impresa, gli eventuali sub-appalti, i tempi di esecuzione, il responsabile della sicurezza ecc., sia per l'espletamento delle formalità di cui sopra che per eventuali incidenti di lavoro e/o danni a terzi.

Per quanto esposto ormai c'è una letteratura giuridica definita. Il nostro Comune evidentemente è stato escluso.

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