giovedì 30 giugno 2016

Costituzione Titolo IV - La Magistratura


DI QUESTO COLORE I COMMI PIU' BELLI DEL TITOLO IV IN AZZURRO
IN ROSSO LE CONSEGUENZE DIRETTE

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art.101 comma 2.
Ma chi occupa le case degli altri e i giudici non li sfratta immrdiatamente anche con l'impiego della Forza Pubblica, qualcuno mi sa dire in base a quale legge?

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 104 comma 1
Molti soffrono di strabismo o no? Il filing con le amministrazioni sisnistrorse è una mia invenzione oppure quell'assessore di Bologna al tempo di Cofferati sindaco ha raccontato balle in televisione? I miei esposti in dieci anni contro la pubblica amministrazione e non, archiviati in qualche cassetto, è una mia invenzione? Ma questo solo per fare due esempi che sono come due gocce d'acqua in un mare.

Art. 104 comma 2
Non ho ancora capito se questa presidenza è onorifica o meno!

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 105 comma unico Art. 107 comma 1

Csm dal 1999 al 2006 sono stati 1.010, di cui 812 sono finiti con l’assoluzione e solo 192 con la condanna (il 19% circa).
Di queste “condanne”:

126 sono stati condannati con l’ammonimento (circa il 66%!)
– 38 sono stati condannati con la censura (circa il 20%)
– 22 sono stati condannati con la perdita da 2 mesi a due anni di anzianità (circa l’11%)
– 6 sono stati espulsi dall’ordine giudiziario (il 3%)

– 2 sono stati i rimossi (l’1%)

Ora, che cosa si evince Una cosa semplice. Un magistrato, specie inquirente, può consentirsi quello che vuole e commettere ogni tipo di errore o abuso, tanto cosa rischia? Vediamolo in numeri semplici:
oltre 9 volte su 10 può contare sul fatto che l’esposto presentato contro di lui presso la Procura generale della Cassazione non venga passato al Csm;
– qualora anche passasse al vaglio dle Csm può contare sul fatto che
dalle 7 alle 8 volte su 10 verrà assolto dal Csm stesso;
– qualora anche venisse condannato dal Csm rischierebbe
9 volte su 10 solo un “tirata d’orecchie” o “una lavata di capo”.
Insomma ha solo dalle 7 alle 8 possibilità su mille di venire cacciato dalla magistratura, senza contare che per lui le porte del carcere non si apriranno mai. Potremmo dire: ho visto giudici trattati con così tanto riguardo che voi normali cittadini non potreste nemmeno immaginarvi.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 106 comma 1
Dopodichè impunemente possono massacrare le persone senza alcuna pena. Vedi: Tortora, Contrada, Generale Mori, Andreotti (speravano che morisse prima, quindi con l'infamia, ma questo era una pellaccia dura, è morto dopo), Mastella, Berlusconi dal 1° governo in poi (su questi a presto un post ad hoc), tanti che si sono fatti ingiustamente oltre vent'anni di carcere, oltre a innumerevoli casi minori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Vedi Art. 105

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Vedi Art. 101

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Angelo Cuicchi

P.S.
Dimenticavo: la Costituzione più bella del mondo

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