martedì 14 marzo 2017

Uso di materiali compositi


Ingegneri Attenzione !!! Qualcuno, forse per fatti propri fa girare una interpretazione delle norme riguardanti l'uso di materiali compositi a dir poco fantasiosa.

-1- Citazioni di riferimento del ns. illustre Collega
Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
art. 1. Tipo di strutture e norme tecniche
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costitutivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qual volta occorra.
3. Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
  1. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

-2- Risposta
La dichiarazione rilasciata dal Presidente Consiglio Superiore dei LL.PP. per l'uso di sistemi costruttivi diversi, non è affatto un attestato di deposito come dichiarato dal nostro esperto. Lo capisce anche un bambino è un'altra cosa: il deposito costituisce “ricevuta”, la dichiarazione del Presidente invece costituisce “idoneità all'uso”. In effetti come le prescrizioni odierne.

-3- Altra citazione
In attuazione dell’articolo 2 del Decreto di approvazione, fino all’8 luglio 2016, “… per quanto concerne l’impiego di composti fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento di costruzioni esistenti si può continuare a fare riferimento a quanto disposto in merito al punto 8.6 delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008. Trascorso detto periodo, per il consolidamento di costruzioni esistenti tramite composti fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP), possono essere impiegati solo materiali qualificati ai sensi della Linea Guida ci cui all’art. 1 del presente decreto.”


Da tale momento è divenuto possibile inoltrare al Servizio Tecnico Centrale istanze di qualificazione dei suddetti materiali, in conformità a quanto riportato nelle suddette Linee Guida.
Tali ultime linee guida sono risultate cogenti dall’8 luglio 2016.
La sintesi è che per tutti i materiali cosiddetti innovativi sarebbe necessario il CIT che tuttavia può essere richiesto o rilasciato solo se per lo specifico materiale è presente una Linea Guida approvata dal Consiglio Superiore che definisce i criteri (le prove) per ottenere la qualificazione.
Quindi senza Linea Guida non c’è sostanzialmente limitazione all’uso in termini di qualificazione poiché è consentito dal punto 8.6 delle NTC (sopra riportato) soprattutto se per il materiale è presente una Norma europea armonizzata che ne consenta il calcolo.

-4- Altra risposta
Come dire: per le canne di bambù non esistono linee guida per cui si possono utilizzare come matariale strutturale.
Riguardo all'interpretazine di comodo della legge, riconosco al nostro amico una fervida fantasia illimitata.
Attenzione Cari Ingegneri che se utilizzate materiali compositi senza il CIT o certificazione europea e trovate un Collaudatore che conosce il mestiere vi trovate sotto processo. alla MAPEI e ad altre ditte, colossi internazionali se la caveranno tanto che continuano a vendere i prodotti senza questo benedetto certificato.

In definitiva:
le linee guida per l'uso dei materiali compositi (notare il plurale: fibre di carbonio, di vetro, arammidiche, matrice polimerica; espressamente citate) esistono già dal 2004 ancor prima delle NTC 08, le quali ripropongono la certificazione del Consiglio Superiore dei LL.PP. o quella europea.
Il fatto che le linee guida fanno l'esempio del calcolo solo per le fibre di carbonio, non vuol assolutamente significare l'esclusione delle fibre di vetro o di altre fibre apprettate con leganti organici, perchè i calcoli delle resistenze delle delaminazioni di centro e di estremità sono identici, cambiano solo le resistenze caratteristiche a trazione e i moduli elastici.

Da questo momento non dirò più niente su questo argomento ampiamente trattato e alla fine confessato addirittura pubblicamente dalla MAPEI, che continua a commercializzare sia le fibre di carbonio che di vetro, pur avendo dichiarato di aver depositato le richieste di questi benedetti CIT e che attualmente, a specifica domanda del Prof. Gagliardi, ha risposto che al momento, benchè ampiamente utilizzate anche in Emilia, non sono COLLAUDABILI.

Rifletto solo tra me e me che per chi riveste una carica istituzionale l'istigazione a delinquere, ovvero suggerire la violazione di disposizioni legislative in tema di strutture costituisce reato penalmente perseguibile.

Ing. Angelo Cuicchi

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