Ingegneri
Attenzione !!! Qualcuno, forse per fatti propri fa girare una
interpretazione delle norme riguardanti l'uso di materiali compositi a dir poco
fantasiosa.
-1-
Citazioni di riferimento del ns. illustre Collega
Legge
2 febbraio 1974, n. 64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
art. 1. Tipo
di strutture e norme tecnicheProvvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costitutivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qual volta occorra.
3. Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
- Qualora
vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o
con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con
quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali
sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
-2-
Risposta
La
dichiarazione rilasciata dal Presidente Consiglio Superiore dei
LL.PP. per l'uso di sistemi costruttivi diversi, non è affatto un
attestato di deposito come dichiarato dal nostro esperto. Lo capisce
anche un bambino è un'altra cosa: il deposito costituisce
“ricevuta”, la dichiarazione del Presidente invece costituisce
“idoneità all'uso”. In effetti come le prescrizioni odierne.
-3-
Altra citazione
In
attuazione dell’articolo 2 del Decreto di approvazione, fino all’8
luglio 2016, “…
per quanto concerne l’impiego di composti fibrorinforzati a matrice
polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento di costruzioni
esistenti si può continuare a fare riferimento a quanto disposto in
merito al punto 8.6 delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al
DM 14/01/2008. Trascorso detto periodo, per il consolidamento di
costruzioni esistenti tramite composti fibrorinforzati a matrice
polimerica (FRP), possono essere impiegati solo materiali qualificati
ai sensi della Linea Guida ci cui all’art. 1 del presente decreto.”
Da
tale momento è divenuto possibile inoltrare al Servizio Tecnico
Centrale istanze di qualificazione dei suddetti materiali, in
conformità a quanto riportato nelle suddette Linee Guida.
Tali
ultime linee guida sono risultate cogenti dall’8 luglio 2016.
La
sintesi è che per tutti i materiali cosiddetti innovativi sarebbe
necessario il CIT che tuttavia può essere richiesto o rilasciato
solo se per lo specifico materiale è presente una Linea Guida
approvata dal Consiglio Superiore che definisce i criteri (le prove)
per ottenere la qualificazione.
Quindi
senza Linea Guida non c’è sostanzialmente limitazione all’uso in
termini di qualificazione poiché è consentito dal punto 8.6 delle
NTC (sopra riportato) soprattutto se per il materiale è presente una
Norma europea armonizzata che ne consenta il calcolo.
-4-
Altra risposta
Come
dire: per le canne di bambù non esistono linee guida per cui si
possono utilizzare come matariale strutturale.
Riguardo
all'interpretazine di comodo della legge, riconosco al nostro amico
una fervida fantasia illimitata.
Attenzione
Cari Ingegneri che se utilizzate materiali compositi senza il CIT o
certificazione europea e trovate un Collaudatore che conosce il
mestiere vi trovate sotto processo. alla MAPEI e ad altre ditte,
colossi internazionali se la caveranno tanto che continuano a vendere
i prodotti senza questo benedetto certificato.
In
definitiva:
le
linee guida per l'uso dei materiali compositi (notare il plurale:
fibre di carbonio, di vetro, arammidiche, matrice polimerica;
espressamente citate) esistono già dal 2004 ancor prima delle NTC
08, le quali ripropongono la certificazione del Consiglio Superiore
dei LL.PP. o quella europea.
Il
fatto che le linee guida fanno l'esempio del calcolo solo per le
fibre di carbonio, non vuol assolutamente significare l'esclusione
delle fibre di vetro o di altre fibre apprettate con leganti
organici, perchè i calcoli delle resistenze delle delaminazioni di
centro e di estremità sono identici, cambiano solo le resistenze
caratteristiche a trazione e i moduli elastici.
Da
questo momento non dirò più niente su questo argomento ampiamente
trattato e alla fine confessato addirittura pubblicamente dalla MAPEI,
che continua a commercializzare sia le fibre di carbonio che di vetro, pur avendo dichiarato
di aver depositato le richieste di questi benedetti CIT e che
attualmente, a specifica domanda del Prof. Gagliardi, ha risposto che
al momento, benchè ampiamente utilizzate anche in Emilia, non sono
COLLAUDABILI.
Rifletto
solo tra me e me che per chi riveste una carica istituzionale
l'istigazione a delinquere, ovvero suggerire la violazione di
disposizioni legislative in tema di strutture costituisce reato
penalmente perseguibile.
Ing.
Angelo Cuicchi
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