Nell'ambito
di un Consorzio di bonifica, devono essere istituiti un consiglio dei
delegati e un catasto consortile; il consiglio dei delegati (eletto
per due terzi dai consorziati) dovrà approvare sia il perimetro di
contribuenza, sia il piano di classifica degli immobili che
individueranno i benefici derivanti dalle opere di bonifica, e
determineranno l'indice di contribuenza di ciascun immobile. In
mancanza di adeguata dimostrazione da parte del Consorzio della
legittimità della pretesa, non si verifica l' inversione dell'onere
probatorio, per cui, la stessa richiesta contributiva sarà nulla.
Sono i riferimenti che la cassazione tributaria ha ritenuto di
delineare nella sentenza n. 654/12 depositata nella cancelleria della
Corte il 18 gennaio 2012 nell'ambito della disciplina di riferimento
legata ai Consorzi di bonifica. La vertenza trae origine da un
ricorso che il contribuente proponeva contro un contributo richiesto
per l'anno 2002 da un Consorzio di bonifica in relazione a immobili
di proprietà dello stesso contribuente insistenti sull'area
consortile. Le Commissioni di merito, dopo aver riscontrato che si
trattava di contributi di manutenzione ordinaria per opere idrauliche
di terza categoria, che non risultava depositato in atti né il piano
di classifica né ogni riscontro in merito all'importo globale dei
lavori, annullavano la pretesa; nella richiesta, infatti, non era
stato indicato né l'indice specifico di contribuenza per l'immobile,
né il beneficio conseguito dal consorziato dall'attività di
bonifica. In tale prospettiva e in merito al ricorso presentato dal
Consorzio di bonifica, la Corte, dopo aver rilevato che, come
previsto dall' articolo 117 della Costituzione, la materia rientra
nella competenza della legislazione regionale ha quindi richiamato la
legge n. 34/1994 della Regione Toscana (che appare largamente
ispirata alla normativa statale) e delineato il quadro disciplinare
di riferimento. «L'ammontare del contributo consortile», osservano
i giudici supremi, «costituisce onere reale sugli immobili, ed è
determinato con la deliberazione annuale di «riparto della
contribuenza» in proporzione ai benefici derivanti a ciascun
immobile» concorrono alla formazione delle spese, sia la
realizzazione delle opere di bonifica, sia le spese di manutenzione e
di esercizio, nonché le spese di funzionamento del Consorzio. La
Corte prosegue affermando come il Consorzio debba elaborare un «piano
di classifica» che deve determinare l'indice di contribuenza di
ciascun immobile. Gli ermellini aggiungono che «sia il «perimetro
di contribuenza» sia il «piano di classifica» degli immobili, sono
approvati dal consiglio dei delegati (per due terzi sono eletti dai
consorziati) e presso ciascun consorzio deve essere istituito il
catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati
nell'ambito del comprensorio». La cassazione dice poi che, dal
quadro normativo, emerge che i proprietari degli immobili nel
comprensorio dovranno concorrere alle spese relative alle opere
consortili solo se i beni di loro proprietà traggano effettivo
beneficio dalle opere stesse; precisa, infine, che l'iscrizione delle
proprietà immobiliari nel «perimetro di contribuenza» comporta,
obbligatoriamente, l'acquisizione della qualifica di consorziato e la
partecipazione al Consorzio e ai relativi oneri. Quindi non sarà
sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso
dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica, ma dovrà
essere specificato il beneficio che si sviluppa e realizza con
l'inclusione di questo bene nel perimetro di contribuenza.
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Contratto di Fiume - Informazioni utili
Preparatevi a pagare pure questo nuovo baraccone, un sincero ringraziamento ai Sindaci che sanno pensare solo allo sgabello dove appoggiano le chiappe!!! Molti di questi lo fanno per una precisa ragione politica (quella del tornaconto), altri pur essendo alti di statura, la questione gli passa di molto sopra la testa. Pazienza, ricordiamocelo però.
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