domenica 2 ottobre 2016

A proposito del Consorzio di bonifica Regionale

Nell'ambito di un Consorzio di bonifica, devono essere istituiti un consiglio dei delegati e un catasto consortile; il consiglio dei delegati (eletto per due terzi dai consorziati) dovrà approvare sia il perimetro di contribuenza, sia il piano di classifica degli immobili che individueranno i benefici derivanti dalle opere di bonifica, e determineranno l'indice di contribuenza di ciascun immobile. In mancanza di adeguata dimostrazione da parte del Consorzio della legittimità della pretesa, non si verifica l' inversione dell'onere probatorio, per cui, la stessa richiesta contributiva sarà nulla. Sono i riferimenti che la cassazione tributaria ha ritenuto di delineare nella sentenza n. 654/12 depositata nella cancelleria della Corte il 18 gennaio 2012 nell'ambito della disciplina di riferimento legata ai Consorzi di bonifica. La vertenza trae origine da un ricorso che il contribuente proponeva contro un contributo richiesto per l'anno 2002 da un Consorzio di bonifica in relazione a immobili di proprietà dello stesso contribuente insistenti sull'area consortile. Le Commissioni di merito, dopo aver riscontrato che si trattava di contributi di manutenzione ordinaria per opere idrauliche di terza categoria, che non risultava depositato in atti né il piano di classifica né ogni riscontro in merito all'importo globale dei lavori, annullavano la pretesa; nella richiesta, infatti, non era stato indicato né l'indice specifico di contribuenza per l'immobile, né il beneficio conseguito dal consorziato dall'attività di bonifica. In tale prospettiva e in merito al ricorso presentato dal Consorzio di bonifica, la Corte, dopo aver rilevato che, come previsto dall' articolo 117 della Costituzione, la materia rientra nella competenza della legislazione regionale ha quindi richiamato la legge n. 34/1994 della Regione Toscana (che appare largamente ispirata alla normativa statale) e delineato il quadro disciplinare di riferimento. «L'ammontare del contributo consortile», osservano i giudici supremi, «costituisce onere reale sugli immobili, ed è determinato con la deliberazione annuale di «riparto della contribuenza» in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile» concorrono alla formazione delle spese, sia la realizzazione delle opere di bonifica, sia le spese di manutenzione e di esercizio, nonché le spese di funzionamento del Consorzio. La Corte prosegue affermando come il Consorzio debba elaborare un «piano di classifica» che deve determinare l'indice di contribuenza di ciascun immobile. Gli ermellini aggiungono che «sia il «perimetro di contribuenza» sia il «piano di classifica» degli immobili, sono approvati dal consiglio dei delegati (per due terzi sono eletti dai consorziati) e presso ciascun consorzio deve essere istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio». La cassazione dice poi che, dal quadro normativo, emerge che i proprietari degli immobili nel comprensorio dovranno concorrere alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano effettivo beneficio dalle opere stesse; precisa, infine, che l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel «perimetro di contribuenza» comporta, obbligatoriamente, l'acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al Consorzio e ai relativi oneri. Quindi non sarà sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica, ma dovrà essere specificato il beneficio che si sviluppa e realizza con l'inclusione di questo bene nel perimetro di contribuenza. 
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Preparatevi a pagare pure questo nuovo baraccone, un sincero ringraziamento ai Sindaci che sanno pensare solo allo sgabello dove appoggiano le chiappe!!! Molti di questi lo fanno per una precisa ragione politica (quella del tornaconto),  altri pur essendo alti di statura, la questione gli passa di molto sopra la testa. Pazienza, ricordiamocelo però.

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