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La legge [1] stabilisce che i cosiddetti autovelox – e,
più in generale, tutti i dispositivi di controllo del traffico
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle sui
“Limiti di velocità” e di “Sorpasso” –
possono essere utilizzati o installati– sulle strade extraurbane secondarie
– sulle strade urbane di scorrimento oppure su singoli tratti di esse
individuati con apposito decreto del prefetto, in base alla pericolosità del tratto, al tasso di incidentalità, alle condizioni planoaltimetriche e del traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati.
[1] L’articolo 4 del decreto
legge n. 121/2002, convertito con legge n. 168/2002, in tema di
“Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale”.
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sulle strade extraurbane ordinarie e urbane a rapido
scorrimento occorre che ci sia l’autorizzazione prefettizia in
base alla pericolosità del tratto, al traffico e alla difficoltà di
fermare subito i trasgressori [3].Tuttavia, anche se c’è l’autorizzazione prefettizia, la multa è annullabile se la strada non risulta essere effettivamente “di scorrimento” [4].
[3] Art. 2/2 cod. str.
[4] Cass. sent. n. 701 del
5.02.2011.
Angelo Cuicchi
L'autovelox più famoso d'Italia di Filottrano non risponde a nessuno dei requisiti di legge.
RispondiEliminaI ricorsi a valanga dei multati sono tutti legittimi e fondati.