giovedì 20 ottobre 2016

Le condizioni di legge per installare un autovelox


-1-
La legge [1] stabilisce che i cosiddetti autovelox – e, più in generale, tutti i dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle sui “Limiti di velocità” e di “Sorpasso” – possono essere utilizzati o installati
– sulle strade extraurbane secondarie
– sulle strade urbane di scorrimento oppure su singoli tratti di esse
individuati con apposito decreto del prefetto, in base alla pericolosità del tratto, al tasso di incidentalità, alle condizioni planoaltimetriche e del traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati.
[1] L’articolo 4 del decreto legge n. 121/2002, convertito con legge n. 168/2002, in tema di “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”.

-2-
sulle strade extraurbane ordinarie e urbane a rapido scorrimento occorre che ci sia l’autorizzazione prefettizia in base alla pericolosità del tratto, al traffico e alla difficoltà di fermare subito i trasgressori [3].
Tuttavia, anche se c’è l’autorizzazione prefettizia, la multa è annullabile se la strada non risulta essere effettivamente “di scorrimento” [4].
[3] Art. 2/2 cod. str.
[4] Cass. sent. n. 701 del 5.02.2011.

Angelo Cuicchi

1 commento:

  1. L'autovelox più famoso d'Italia di Filottrano non risponde a nessuno dei requisiti di legge.
    I ricorsi a valanga dei multati sono tutti legittimi e fondati.

    RispondiElimina

Da computer:
se non hai un account google oppure un indirizzo URL dal menù a tendina scegli anonimo, se vuoi comunque che nel commento appaia il tuo nome digitalo in calce.
Da Cellulare:
scrivi il tuo commento poi digita il nome da visualizzare o anonimo