Motivi
di ricorso alle richieste di pagamento da parte del Consorzio di
Bonifica della Regione Marche.
-1-
il
secondo comma dell'art. 16 della medesima legge in dettaglio prevede:
“ Il
consorzio provvede, altresì, alla redazione del piano di riparto in
proporzione al beneficio derivante per ciascun
immobile”.
L'indice
tecnico della diversificazione del contributo, determinato dal
Consorzio, può far parte del regolamento del Consorzio medesimo, ma
non certo della legge regionale di cui sopra tantomeno del
dispositivo dell'art. 868 del Codice civile che recita:
“I
proprietari di immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che
arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti
d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un
piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere
necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite
dalle leggi speciali”.
-2-
La
sentenza della Corte di Cassazione Tributaria n° 654/12, per parti
recita:
“....
In mancanza di adeguata dimostrazione da parte del Consorzio della
legittimità della pretesa, non si verifica l'inversione dell'onere
probatorio, per cui, la stessa richiesta contributiva sara nulla”.
…...
“.....
dal quadro normativo emerge che i proprietari degli immobili nel
comprensorio dovranno concorrere alle spese relative alle opere
consortili solo se i beni di loro proprietà traggano effettivo
beneficio dalle opere stesse; precisa, infine, che l'iscrizione delle
proprietà immobiliari nel “perimetro di contribuenza” comporta,
obbligatoriamente, l'acquisizione della qualifica di consorziato e la
partecipazione al Consorzio e ai relativi oneri. Quindi non sarà
sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso
dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica, ma dovrà
essere specificato il beneficio che si sviluppa e realizza con
l'inclusione di questo bene nel perimetro di contribuenza;”
-3-
il
comma 7 dell’art. 6 della L.R. n.13/2013 prevede:
“Sono
esentati dal pagamento del contributo generale di bonifica i
proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di
dilavamento sono allacciati alla pubblica
fognatura.
Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono
allacciate
alla pubblica fognatura”
E'
bene specificare che le fognature realizzate da privati nella
urbanizzazione di nuove aree edificabili a scomputo di oneri di
urbanizzazione primaria sono a tutti gli effetti pubbliche.
-4-
Anche
per le aree montane e collinari deve essere dimostrato da parte del
Consorzio di Bonifica i benefici apportati a tali aree per effetto di
eventuali lavori di bonifica.
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