venerdì 7 ottobre 2016

Consorzio di bonifica della Regione Marche


Motivi di ricorso alle richieste di pagamento da parte del Consorzio di Bonifica della Regione Marche.

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il secondo comma dell'art. 16 della medesima legge in dettaglio prevede:

Il consorzio provvede, altresì, alla redazione del piano di riparto in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile”.

L'indice tecnico della diversificazione del contributo, determinato dal Consorzio, può far parte del regolamento del Consorzio medesimo, ma non certo della legge regionale di cui sopra tantomeno del dispositivo dell'art. 868 del Codice civile che recita:

I proprietari di immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali”.

-2-
La sentenza della Corte di Cassazione Tributaria n° 654/12, per parti recita:

.... In mancanza di adeguata dimostrazione da parte del Consorzio della legittimità della pretesa, non si verifica l'inversione dell'onere probatorio, per cui, la stessa richiesta contributiva sara nulla”. …...
..... dal quadro normativo emerge che i proprietari degli immobili nel comprensorio dovranno concorrere alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano effettivo beneficio dalle opere stesse; precisa, infine, che l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel “perimetro di contribuenza” comporta, obbligatoriamente, l'acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al Consorzio e ai relativi oneri. Quindi non sarà sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica, ma dovrà essere specificato il beneficio che si sviluppa e realizza con l'inclusione di questo bene nel perimetro di contribuenza;”

-3-
il comma 7 dell’art. 6 della L.R. n.13/2013 prevede:
Sono esentati dal pagamento del contributo generale di bonifica i proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento sono allacciati alla pubblica
fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono
allacciate alla pubblica fognatura

E' bene specificare che le fognature realizzate da privati nella urbanizzazione di nuove aree edificabili a scomputo di oneri di urbanizzazione primaria sono a tutti gli effetti pubbliche.

-4-
Anche per le aree montane e collinari deve essere dimostrato da parte del Consorzio di Bonifica i benefici apportati a tali aree per effetto di eventuali lavori di bonifica.



Angelo Cuicchi


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